Ecco il commento dell’Avvocato Maurizio Lucca, per Lentepubblica.it su una misura approvata del Consiglio dei Ministri che sta facendo molto discutere: il nuovo Test d’ingresso in Magistratura, in particolare nella sua parte dedicata ai test attitudinali.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 75 del 25 marzo 2024, ha approvato lo schema del decreto legislativo di attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, dove alla lettera b), del primo comma, dell’art. 1, Oggetto e procedimento, viene stabilito che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all’efficienza dell’ordinamento giudiziario, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega, in relazione «alla modifica dei presupposti per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza» [1].
L’intervento del Ministro della Giustizia
Nella conferenza stampa, seguita all’adozione dello schema di decreto legislativo, il Ministro della Giustizia ha annunciato l’introduzione, nei concorsi banditi dal 2026, di un colloquio psicoattitudinale nella prova orale (sarà garantita la massima riservatezza dell’esito), diretto dal presidente della Commissione/sottocommissione esaminatrice con l’ausilio di un esperto psicologo: la valutazione della prova, comprenderà «anche» l’idoneità psicoattitudinale, giudizio rimesso in via esclusiva alla Commissione nel suo complesso, esprimendo il risultato finale (il voto) sulla base delle esiti della prova orale, comprensivo (donde) del test psicoattitudinale [2].
Inoltre, il Ministro ha tenuto a precisare che tale modalità di esame valutativo viene prescritto per «tutti coloro che rivestono cariche importanti» (ad esempio Esercito, Forze Armate, Polizia, VVFF) [3], gestito «esclusivamente» dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) [4], secondo criteri dettati della legge, nell’ambito dell’autonomia e indipendenza della Magistratura (ex art. 104 Cost., «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»), con personale scelto tra persone «indipendenti» e di «altissima cultura accademica», negando che si tratta di una lesione (vulnus) o indipendenza («lesa maestà») della Magistratura.
Il nuovo test d’ingresso in Magistratura
Il test cui saranno sottoposti i candidati, quale condizione per l’accesso alla Magistratura, prende a riferimento il c.d. quiz Minnesota (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI – 2, la precedente versione MMPI – 1, utilizzata fino al 1989, contava 566 affermazioni, con quattro scale di validità e dieci scale di base), dal nome proprio dall’Università del MINNESOTA, negli USA, stilato nel 1942 dallo psicologo STARKE R. HATHAWAY e dal neuropsichiatra J.C. MCKINLEY, usato in ambito psicologico e psichiatrico per ricercare (screening) la presenza di aspetti della personalità e del carattere, ovvero patologie psichiatriche (c.d. disturbi).
Il test si presenta come un questionario di domande (567 sono presenti) a cui dare una risposta (tendenzialmente “vera” o “falsa”), dal quale si potrà evincere una scala clinica e di validità: attraverso tale consistenza (non è una diagnosi) [5] si potrà stabilire (incanalare) il soggetto all’interno di alcune “tipologie” cliniche (quali, ipocondria, depressione, isteria di conversione, deviazione psicopatica, mascolinità/femminilità, paranoia, psicastenia, schizofrenia, ipomaniacalità e introversione sociale) [6].
I confini della delega
Preso atto della dimensione “scrutativa” della valutazione psicoattitudinale, si può rilevare che la norma della legge delega non dice molto sulle modalità di accesso in Magistratura, escludendo – sul punto dei requisiti soggettivi – una forma di “eccesso di delega”, ai sensi degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., peraltro, mai sollevato in sede di parere dalle Commissioni Parlamentari, dovendo pensare che il Governo possa introdurre criteri anche non indicati nella delega qualora rientranti nel processo selettivo, ove già presenti in altri ambiti del Pubblico Impiego.
In effetti, la limitatezza delle finalità assegnate con la delega (sulla fattispecie) giustifica la mancata indicazione di principi e criteri specifici, potendo soccorrere principi e criteri ispiratori di una più ampia riforma, il cui sviluppo e la cui concreta attuazione attestano la legittimità dell’operato del legislatore delegato [7], dovendo costatare che l’eventuale silenzio del legislatore delegante non esclude l’operatività di una modalità aggiuntiva rispetto ad una prova orale tecnica sulle materie d’esame.
In questo senso, i principi e criteri direttivi presenti nella legge delega rientrano in una prassi fenomenologia estremamente variegata, che oscilla da ipotesi in cui la legge delega pone finalità dai confini molto ampi e sostanzialmente lasciate alla determinazione del legislatore delegato (caso di specie), a ipotesi in cui la stessa legge fissa principi a basso livello di astrattezza, finalità specifiche, indirizzi determinati e misure di coordinamento definite o, addirittura, pone principi inestricabilmente frammisti a norme di dettaglio disciplinatrici della materia o a norme concretamente attributive di precise competenze [8].
In altre parole, rientra nelle possibilità del legislatore delegato inserire aspetti non esclusi e neppure vietati dalla legge delega, attenendosi ai criteri ispiratori della riforma.
Il concorso pubblico
Evidenziato l’ambito di intervento riferito alla determinazione dei presupposti d’accesso alla Magistratura, appurata la scarsità di indicazioni inserite nella delega, si dovrebbe ricorrere – in assenza di un ancoraggio specifico – alle fonti costituzionali di riferimento:
- 97, ultimo comma: «Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»;
- 106, primo comma: «Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso».
A premessa, in questi valori di fondo, la Corte Costituzionale già con la sentenza 27 febbraio 2020, n. 36 (per citarne una) riafferma un consolidato orientamento, ex art. 97, quarto comma, Cost., che esige il reclutamento del personale della PA (da includere la Magistratura, pur nella dimensione Costituzionale del Potere giudiziario) tramite pubblico concorso, costituendo una regola che non ammette eccezioni se non a fronte a specifiche ipotesi di interesse pubblico idonee a giustificarle.
L’art. 3 e 97 Cost. viene violato in presenza di un’assunzione senza concorso: la previsione di un’assunzione nella Pubblica Amministrazione (da ricomprendere, quindi, in Magistratura), al di fuori della regola del concorso, valevole per la generalità dei cittadini (ex art. 3 Cost.), introduce una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento con tutti coloro che aspirino al pubblico impiego [9].
I principi di legalità, impongono che il principio selettivo di accesso esige lo svolgimento di una procedura pubblica “di tipo comparativo” [10], volta cioè a selezionare la persona oggettivamente più idonea a ricoprire una data posizione, ovvero, il migliore fra gli aspiranti che si presentano, e “congrua”, nel senso che essa deve consentire la verifica del possesso delle richieste professionalità, non escludendo valutazioni di tipo attitudinale [11].
La regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l’accesso alle Pubbliche Amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici: il principio dettato, dal più volte cit. art. 97 Cost., può consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa Amministrazione, a condizione, tuttavia, che l’area delle eccezioni alla regola del concorso sia rigorosamente delimitata e non si risolva in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati.
Si giunge a definire la costante e granitica affermazione che «il pubblico concorso costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità e che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe a tale regola, con la previsione di un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale del pubblico impiego, deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell’amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» [12].
Dunque, la selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti è la forma ordinaria di reclutamento per i posti pubblici [13], stabilendo che anche le “modalità organizzative e procedurali” del concorso devono “ispirarsi al rispetto rigoroso del principio di imparzialità” [14].
Di conseguenza, non qualsiasi procedura selettiva, diretta all’accertamento della professionalità dei candidati, può dirsi di per sè compatibile con il principio del concorso pubblico [15]: questo perché essenziale elemento del concorso è il reclutamento dei dipendenti in base al merito, aspetto che si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle PPAA e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini, soprattutto quando la selezione diventa utile per ricoprire un ruolo nel Potere Giudiziario.
In tale contesto, la natura comparativa e aperta della procedura è, pertanto, elemento essenziale del concorso pubblico [16], non potendo asserire che un colloquio psico – attitudinale da sottoporre ai candidati pregiudichi la bontà ed efficacia della prova (ne comprometta la validità).
Va aggiunto che anche il passaggio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ad una fascia funzionale superiore – comportando l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate – è soggetto alla regola del pubblico concorso, enunciata dal cit. art. 97 della Costituzione [17], d’altra parte, occorre riaffermare che il pubblico concorso, in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci è un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell’Amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (forme che possono considerarsi ragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell’Amministrazione) [18].
Le valutazioni attitudinali
Ciò posto, si comprende che l’inserimento della valutazione psicoattitudinale, già presente in altre “professioni” di rilievo pubbliche, non viene esclusa (tale facoltà) dalla legge delega ma rientra (l’inserimento) nei poteri del legislatore delegato, assicurando il rispetto dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di buon andamento che devono sempre essere presenti nella stesura dei testi normativi.
Invero, a livello comunitario l’accesso in Magistratura è disposto a seguito di una valutazione di natura psicologica, ossia attraverso valutazioni effettuate da psicologi (ed in modo vincolante) [19], aspetto questo rimesso, in sede nazionale, alla valutazione della Commissione esaminatrice individuata dal CSM.
Si tratta, nel giudizio del Governo, di garantire l’interesse ad un buon ed efficace reclutamento delle persone che andranno a rivestire un ruolo primario nei poteri dello Stato, con un quid maggiore di tutela (rectius garanzia di idoneità) nell’individuazione di coloro che andranno a ricoprire il ruolo di magistrato: accesso che avviene in forza di concorsi pubblici banditi secondo criteri modalità stabilite dal CSM, con l’avvertenza/evenienza di una ulteriore valutazione di tipo psicoattitudinale a cura della stessa Commissione esaminatrice, non incidendo sui titoli nè sulle materie d’esame, senza realizzare una ingiustificata discriminazione in danno dei candidati o della stessa Magistratura (essendo i candidati aspiranti all’ingresso).
Il concorso costituisce la forma principe per l’accesso alla Magistratura mentre la prova attitudinale potrà stabilire un elemento di valutazione ulteriore nel definire la votazione finale della prova orale (una discrezionalità che spetta al legislatore entro i limiti della non manifesta irragionevolezza e della uniformità di trattamento tra i candidati), potendo incidere su tale parametro nei limiti che saranno definiti (in sede di stesura del bando), non potendo supporre che questa scelta sia potenzialmente in contrasto con il principio del pubblico concorso (di cui al quarto comma dell’art. 97 Cost.) che rimane inalterato.
Si ricava che, nell’ambito degli strumenti apprestati dall’ordinamento in sede di riforma dei requisiti di accesso alla Magistratura, il legislatore delegato ha inteso modulare la procedura al fine di pervenire alla soluzione più adatta in relazione alla figura professionale da scegliere.
Tale processo di fine costituisce il risultato di una valutazione già presente (senza suscitare obiezioni) per altri profili di lavoro pubblico (test da estendere a tutti i ruoli dirigenziali e apicali della PA dove la responsabilità è connessa alla funzione): una disposizione che si inserisce nell’ambito di un più ampio intervento riformatore finalizzato ad aggiornare e migliorare la qualità, la professionalità e le competenze della Magistratura, traducendosi in modalità di verifica attitudinali inserite all’interno di una prova concorsuale, nell’ambito dei principi e delle disposizioni di rango costituzionale dettate dalla legge delega, ispirate alle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l’accesso per concorso all’impiego nelle Pubbliche Amministrazioni e nella Magistratura secondo i cristallizzati canoni costituzionali.
Note
[1] Sul sito governo.it, in relazione al provvedimento, si legge che «sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari. In seguito alle osservazioni formulate, il testo approvato in esame definitivo introduce test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura. Inoltre, ai fini della valutazione di professionalità del magistrato, prevede per il consiglio giudiziario e il Consiglio superiore la possibilità di acquisire, oltre ai provvedimenti a campione, anche ulteriori specifici provvedimenti oppure intere categorie di provvedimenti. Infine, si consente l’ammissione al concorso anche dei candidati che siano stati dichiarati per quattro volte non idonei».
[2] Per una visione completa, si rinvia, Test psicoattitudinali, Nordio: “Non vedo nessuna lesa maestà della magistratura”, lastampa.it, 27 marzo 2024, dove si annota che «Sui test non c’è un’invasione di campo da parte del governo nei confronti della magistratura – ha poi aggiunto – Non vi sono interferenze da parte del governo. Non c’è nessun vulnus nessuna lesa maestà». Nel sito dell’associazionemagistrati.it viene riportata un’intervista del Presidente al Quotidiano Nazionale (D’AMATO, “Valutazioni inutili, i controlli esistono già. Ora il governo ci ascolti”, 27 marzo 2024), ove si annota che «I test previsti dal ministro sono inutili perché i controlli ci sono già. Diciotto mesi di tirocinio sono un periodo sufficiente per rilevare problemi di equilibrio nel magistrato neoassunto. Questo da sempre. Il parametro dell’equilibrio è tra quelli su cui operare le valutazioni di idoneità. Ma con verifiche sul campo, per un periodo sufficiente, non con test dai contenuti e dalle procedure di cui nulla si sa e che il ministro si è assunto il potere di definire». Vedi, anche, STELLA, Test psicoattitudinali. Anm all’attacco di Nordio sui test: «Ha frustrato ogni aspettativa costituzionale», ildubbio.news, 23 marzo 2024, si manifesta lo «Sconcerto» dell’Associazione nazionale magistrati per la decisione del ministro della Giustizia di inserire i test psico-attitudinali nello schema di decreto attuativo della riforma dell’ordinamento giudiziario, informando che «con decreto del ministero della Giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, sono nominati esperti qualificati per la verifica psicoattitudinale allo svolgimento delle funzioni giudiziarie. Le linee di indirizzo e le procedure per lo svolgimento degli accertamenti di cui al primo periodo sono determinati dal Csm d’intesa con il Ministero della Giustizia. La verifica ha luogo dopo il completamento delle prove orali». All’intervento del Governo segue una «forte reazione del “sindacato” delle toghe e della sua Giunta, presieduta da Giuseppe Santalucia. In una dura nota si legge: «Alla genericità e alla vaghezza degli annunci dei test per i magistrati, condensati in scarne osservazioni delle commissioni Giustizia di Camera e Senato, pensavamo, con cauto ottimismo, che il ministro della giustizia avrebbe risposto con la necessaria razionalità normativa. Pensavamo che, impegnato ad attuare una legge delega che non fa menzione dei test, non avrebbe percorso la strada dell’evidente eccesso di delega. Pensavamo ancora che non gli sarebbe sfuggita la palese violazione della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario e che pertanto non avrebbe indugiato a inserire una norma vaga, priva di reali contenuti regolativi»».
[3] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2016, n. 1476, con riferimento ai requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei vigili del fuoco che vanno accertati con riferimento alla normativa in vigore alla data dell’accertamento.
[4] MERLO, Il Cdm approva i test psicoattitudinali per l’accesso alla magistratura, editorialedomani.it, 26 marzo 2024, si descrive l’intervento del Governo che prevede che «terminate le prove orali debbano essere designati degli esperti qualificati per la verifica della idoneità psicoattitudinale allo svolgimento delle funzioni giudiziarie», seguendo un metodo «per lo svolgimento degli accertamenti… determinati dal Consiglio superiore della magistratura d’intesa con il ministro», sicché «otterranno la nomina a magistrato ordinario i concorrenti che saranno dichiarati idonei anche alla luce degli esiti dei test in parola».
[5] OSMETTI, Lo specialista spiega il Minnesota test. «Non è una diagnosi e si fa da ottant’anni», Libero, 29 marzo 2024, pagg. 4, viene intervistato uno psichiatra il quale precisa che non basta un punteggio per fare una diagnosi, diagnosi che richiede altre modalità di intervento, osservando che tale test viene utilizzato per la selezione delle forze dell’ordine e veniva utilizzato, in via preliminare, all’epoca del servizio militare, rilevando, altresì, che il modello MMPI «può essere usato come strumento di attenzione… Dà indicazioni su situazioni che meritano di essere approfondite, questo sì».
[6] È noto che in tema di inquadramento delle “tipologie” in psichiatria viene utilizzato il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM – 5), con la classificazione in relazione a criteri diagnostici e sintomi prestabiliti (c.d. significativi).
[7] Corte cost., sentenza n. 299/1993.
[8] Corte cost., sentenza n. 224/1990.
[9] Corte cost., 22 marzo 2016, n. 85.
[10] Corte cost., 24 giugno 2010, n. 225 e 13 novembre 2009, n. 293.
[11] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 677. I principi affermati dal Consiglio portano a sostenere che si è in presenza di un pubblico concorso quando la Commissione giudicatrice effettua il confronto dei titoli di ciascun candidato, Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2015, n. 4039 e sez. III, 16 dicembre 2015, n. 5693.
[12] Corte cost., sentenze n. 40/2018 e n. 110/2017.
[13]Corte cost., sentenza n. 363/2006.
[14] Corte cost., sentenza n. 453/1990.
[15] Corte cost., sentenza n. 293/2009.
[16] Cass. civ., sez. lavoro, 9 febbraio 2023, n. 3984.
[17] Corte cost., sentenze n. 320/19971 e n. 194/1999.
[18] Corte cost., 23 luglio 2002, n. 373.
[19] SENALDI, Chi protesta guardi oltre confine. AIl’estero i pm sono già “testati”, Libero, 29 marzo 2024, pag. 5, che segnala come in Austria l’accesso in Magistratura è subordinato a test e colloquio individuale; in Olanda attraverso un’analisi per individuare eventuali patologie psichiatriche; in Ungheria e Portogallo sono previsti esami psicologici obbligatori; in Germania ogni Land ha una propria regola, avvalendosi principalmente della consulenza delle Università locali di psicologia e senza un giudizio positivo, su ben dieci aspetti della personalità, non è garantito l’accesso; in Francia il test è stato abrogato dal 2017 ma vige l’obbligo di sottoporsi a colloqui periodici con gli psicologi per i magistrati; in Australia dal 2019 sono sottoposti a test psicologici tutti i magistrati, mentre nel Regno Unito e in America il sistema di accesso non prevede la prova tecnica ma la pratica legale.
Fonte: articolo dell'Avv. Maurizio Lucca - Segretario Generale Enti Locali e Development Manager