bonusUn bonus sino a 30mila euro in tre anni per i datori di lavoro che assumono giovani al di sotto dei 30 anni a tempo indeterminato. Lo ricorda, in un approfondimento, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro in cui esamina la misura dello sgravio, le condizioni per fruirne e la sua cumulabilità con l’incentivo previsto dal programma ‘Garanzia Giovani’. L’abbbinamento delle due misure potrebbe così far risparmiare al datore di lavoro fino ad un massimo di 30.180 euro nei primi tre anni di assunzione.

 

Lo sgravio contributivo garantisce infatti al datore che stabilizza un rapporto a tempo indeterminato l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali fino ad un massimo di 36 mesi e, comunque, nel limite massimo per ciascun lavoratore, di 8.060 euro su base annua. A questa misura si aggiunge il bonus erogato dalla garanzia giovani che, per le assunzioni a tempo indeterminato varia da 1.500 a 6.000 euro, in base alla profilazione del giovane e alle differenze territoriali.

 

“Il datore di lavoro – spiegano dalla Fondazione – che è intenzionato ad assumere, con contratto a tempo indeterminato (non di apprendistato però, data la precisa indicazione della Legge di Stabilità per il 2015) un giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni potrà cumulare i due benefici previsti raggiungendo, quindi, un risparmio complessivo fino ad un massimo di 30.180 euro nei primi tre anni di assunzione“.

 

“Va da sé che -fa notare la Fondazione studi- poter fruire di tale complessivo incentivo occupazionale vorrà dire favorire l’occupazione giovanile, ma bisognerà auspicare che tutte le Regioni diventino al più presto parte attiva del programma disciplinando, secondo le indicazioni comunitarie, le agevolazioni previste”.

 

La fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è comunque  subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni: a) il lavoratore nei sei mesi precedenti l’assunzione non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) il lavoratore nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2539 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

 

Inoltre il datore di lavoro deve risultare in regola con gli obblighi di natura contributiva, privo di violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto integrale degli accordi e contratti collettivi di qualsiasi livello. Cause ostative per l’applicazione dell’esonero risultano essere l’assunzione in violazione del diritto di precedenza in capo al lavoratore licenziato ovvero cessato da un rapporto a termine. Su questo ultimo punto occorre ricordare che affinché il diritto di precedenza si concretizzi, a differenza dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore deve manifestare la sua volontà entro i sei mesi successivi alla cessazione del contratto.