stazioni-appaltanti-motivazione-ammissioni-esclusioni-garaIn una recente Sentenza il TAR della Lombardia fornisce chiarimenti alle Stazioni Appaltanti sulla motivazione da esprimere per le ammissioni e le esclusioni nelle procedure di gara.


Nel caso in esame la stazione appaltante era stata messa al corrente delle vicende penali che avevano coinvolto l’ex amministratore delegato e un responsabile operativo di una Società, adempiendo in tal modo agli obblighi dichiarativi gravanti a suo carico.

La stazione appaltante aveva, dunque, piena contezza dei fatti nel momento in cui ha valutato l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico e ne aveva stabilito l’ammissione alla gara.

Scopriamo nello specifico quali sono state le conclusioni dei giudici amministrativi.

Stazioni Appaltanti: chiarimenti su motivazione per ammissioni ed esclusioni nelle procedure di gara

Secondo il TAR della Lombardia, con la Sentenza n. 668/2022, costituisce regola generale quella secondo cui la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione.

Per cui se l’obbligo di fornire la motivazione vige per l’esclusione di un candidato, essa non sussiste nel caso della sua ammissione alla procedura d’appalto.

In tal modo la stazione appaltante che non ritiene i precedenti dichiarati dal concorrente incisivi della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare le ragioni della sua decisione.

Infatti, secondo i giudici, la motivazione di non gravità delle relative circostanze può risultare anche implicita grazie alla semplice ammissione alla gara dell’impresa.

Il TAR, tuttavia, ricorda che tale regola generale subisce inevitabilmente un’eccezione nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti

una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi dal rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile”.

Il testo completo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it