stabilizzazioni-chiamata-diretta-corte-conti-siciliaI Comuni possono stabilizzare, tramite chiamata diretta, ma spetta alla loro esclusiva discrezionalità fare ricorso o meno alla procedura in questione, in quanto costituisce atto di amministrazione attiva – concernente la gestione del personale – l’individuazione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, lett. a), b) e c), in capo ai lavoratori da stabilizzare.


Stabilizzazioni a Chiamata Diretta: la Corte dei Conti Sicilia si pronuncia. Ecco la conclusione alla quale è giunta la Sezione di controllo della Corte dei Conti della Sicilia, rispondendo ad un quesito posto da un membro della Commissione straordinaria di un Comune sciolto per mafia.

Sotto il profilo soggettivo, i magistrati contabili hanno evidenziato come sia costante l’orientamento interpretativo che riconosce la legitimatio ad petentum dell’organo straordinario dell’Ente locale in quanto titolare dei poteri di rappresentanza nelle ipotesi di scioglimento, rimozione o sospensione degli organi politici (cfr. Sezione delle Autonomie, Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva deliberati nell’Adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati con deliberazione 4 giugno 2009, n. 9).

La Sezione Controllo ha posto in rassegna parte della giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale, che nega la possibilità di assunzioni presso la pubblica amministrazione, senza l’espletamento di una prova concorsuale.

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Le assunzioni per Chiamata Diretta

Con specifico riguardo alle procedure di assunzione per “chiamata diretta”, il Consiglio di Stato-Commissione speciale, ha evidenziato come si tratti di un’eccezione al principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Costituzione.

La deroga a detto principio è ammessa ma solo se contenuta entro ragionevoli norme di carattere eccezionale e transitorio, funzionali al buon andamento ed a straordinarie esigenze di interesse pubblico, ma non può costituire una sanatoria generale.

Prima degli ultimi specifici interventi del legislatore regionale, il giudice amministrativo ha ritenuto illegittimo l’applicazione della speciale procedura di reclutamento per chiamata diretta, ex art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 (sentenza della Corte giustizia dell’Unione Europea, sez. III, 26 novembre 2014, “Mascolo e altri”, resa nelle cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13. 3 T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, sentenza 26 giugno 2018, n. 1342 e 30 luglio 2018, n. 1630).

Nello specifico, la motivazione di rigetto dei ricorsi proposti dagli interessati alla stabilizzazione era basata sul fatto che l’assunzione “a chiamata” si imperniava sull’affermazione che la procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari prevista dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 rientra nell’ambito delle modalità di reclutamento alternative al concorso pubblico e, dunque, la relativa disciplina deve essere interpretata in senso restrittivo.

Il giudice amministrativo, prima della novella regionale, era pervenuto alla conclusione che non presentasse profili di ragionevolezza assimilare una graduatoria formata all’esito di un concorso pubblico con un’altra di diversa natura, quale quella delle liste di collocamento.

Le peculiarità della normativa siciliana

Su tale impianto normativo, però, si innestano le speciali disposizioni della Regione siciliana e, in particolare, l’art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e l’art. 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

L’art. 22, comma 3 della l.r. n. 1/2019, recante disposizioni in ordine al requisito della lettera b) dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 – nel suo testo vigente consente – secondo la Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Sicilia – agli Enti locali del territorio regionale di avvalersi delle speciali procedure di assunzione in via diretta delle categorie dei lavoratori a tempo determinato, a suo tempo reclutati in base alle norme regionali citate dal testo normativo.

La L.R. n. 15/2019, art. 3, comma 3, pubblicata nella G.U.R.S. 9 agosto 2019, n. 37, ha previsto l’integrale sostituzione dell’art. 22, comma 3, della l.r. n. 1/2019, asserendo che il reclutamento avvenuto per il personale “contrattista” è requisito utile ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

I requisiti per assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, le amministrazioni pubbliche, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data in vigore del decreto, possegga contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

  1. a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
  2. b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
  3. c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Per i magistrati contabili, quindi, è il singolo Comune che deve valutare se fare ricorso o meno alla procedura in questione.

Ulteriori conclusioni

La Corte, infine, ricorda che il testo nella norma attualmente vigente, originariamente non impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato oggetto di due successivi interventi da parte del legislatore regionale, dapprima, con la legge regionale 6 agosto 2019, n. 15, e, in seguito, con la legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17.

Successivamente alla pubblicazione della l.r. n. 15/2019, in data 3 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proporre ricorso in via principale, ex art. 127 Cost., avverso il novellato art. 22, comma 3.

Sebbene il legislatore regionale – presa cognizione di tale deliberazione – sia nuovamente intervenuto sul testo della disposizione con la l.r. n. 17/2019, l’atto di promovimento della Presidenza del Consiglio è, alla data odierna, iscritto nel registro dei ricorsi dei giudizi promossi in via principale e pendenti dinanzi alla Corte costituzionale (n. 110/2019). Il contenuto del relativo ricorso non è stato ancora pubblicato sulla G.U.R.I.

A questo link potete consultare e scaricare in formato PDF il Testo Completo della Sentenza della Corte dei Conti Sicilia.