stabilizzazione precari paIl piano triennale che secondo i calcoli governativi potrà stabilizzare fino a 50mila precari del pubblico impiego trova regole a maglie larghe. A definirle è la circolare su procedure e budget firmata dalla ministra della Pa, Marianna Madia.


 

La ministra Marianna Madia ha firmato la circolare applicativa di quanto previsto dal decreto legislativo 75/2017 (Testo Unico del pubblico impiego) in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. Dal 1 gennaio 2018 le amministrazioni pubbliche avranno la possibilità di procedere al proprio piano straordinario di assunzioni per il superamento del precariato nella PA.

 

Le disposizioni menzionate, nell’ambito di una più generale riforma delle norme sul reclutamento delle amministrazioni pubbliche, mirano ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all’articolo 97 Cast., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime.

 

Destinatari ed esclusioni

 

La presente circolare è rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 165/2001, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti:

 

 

  • i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato;
  • il personale militare e delle Forze di polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
  • i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;
  • il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato.

 

 

Analogamente rimangono assoggettati alla specifica disciplina di settore, con riferimento al superamento del precariato e alle disposizioni in materia di lavoro flessibile:

 

 

  • il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali;
  • le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, salvo quanto sarà previsto nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, 508.

 

 

Le disposizioni di legge oggetto della presente circolare non si applicano, perta nto, alle categorie di personale di cui ai precedenti due periodi, per le quali prevale il relativo speciale ordinamento sul reclutamento.

 

La presente circolare terrà, invece, conto della normativa speciale che interessa:

 

 

  • gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, 218;
  • il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale;
  • il personale transitato in caso di enti destinatari di processi di riordino, soppressione o trasformazione;
  • i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità e i lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, 468.

 

 

Le amministrazioni pubbliche non richiamate dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, quali le autorità indipendenti, valuteranno la compatibilità delle disposizioni in argomento con i rispettivi ordinamenti e i vincoli di spesa.

 

In allegato il testo completo della Circolare.