stabilizzazione precari PA 2Le prime indicazioni che arrivano dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sull’applicazione delle disposizioni legislative che consentono la stabilizzazione dei lavoratori precari.


Ad esempio, la Corte dei Conti della Basilicata n. 71/2017 richiama le amministrazioni alla verifica attenta del possesso dei requisiti di anzianità e di superamento di procedure selettive pubbliche per potere dare corso alla stabilizzazione dei lavoratori precari. Se il Legislatore ha inteso «favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato» 11 deve risultare ugualmente chiaro che ricade pienamente nella sfera di responsabilità del personale amministrativo l’accertamento del possesso del requisito fondamentale richiesto (lo svolgimento di una attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico). L’accertamento della sussistenza della condizione di lavoratore dipendente per almeno un triennio da una pubblica amministrazione non può che sostanziarsi nella verifica della dichiarazione che è tenuto a rendere l’aspirante alla selezione nella domanda di partecipazione al concorso; esso deve risultare supportato, tuttavia, dalla specifica certificazione, rilasciata dallo stesso ufficio che abbia elaborato il bando di concorso “riservato”, della avvenuta sottoscrizione del/dei contratto/i di lavoro in uno con il giudizio espresso sulla persona, per un periodo pari a un triennio, dal dirigente dell’unità organizzativa cui il richiedente risulta essere stato applicato.

 

La Corte dei Conti della Lombardia n. 327/2017 chiarisce in primo luogo che i periodi di servizio prestati come lavoratori socialmente utili non possono essere equiparati a quelli svolti come lavoratori dipendenti. Con l’ulteriore conseguenza di ritener intrinsecamente preclusa per il lavoratore socialmente utile, impegnato in attività presso le amministrazioni pubbliche, la stessa possibilità di rivendicazione, nei confronti di dette amministrazioni, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dei correlati diritti (v. ex multis Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 22 febbraio 2005, n. 3508; Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 3 gennaio 2007, n. 3; Cassazione, sez. VI civile, ordinanza 8 settembre 2017, n. 20986). In altri termini il lavoratore socialmente utile, svolgendo la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti, a cui tuttavia non può essere riconosciuta natura retributiva, ma piuttosto natura previdenziale. Peraltro, l’esclusione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro, in fattispecie siffatte, è espressamente statuita dallo stesso art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000.

 

Infine, le stabilizzazioni dei lavoratori precari, nel rispetto dei vincoli dettati dal legislatore, richiede la dimostrazione di una effettiva necessità funzionale. È questa la indicazione di maggiore rilievo contenuta nel parere n. 182/2017 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia.  Si ritiene che tutti gli enti utilizzatori, ivi compresi gli enti di area vasta, siano tenuti ad adottare “il programma di fuoriuscita o avviare le procedure per il conseguente aggiornamento, con delibera dell’organo esecutivo, nonché ad avviare, per gli esuberi, le procedure di mobilità” del personale precario, secondo quanto previsti dalla citata disposizione; per i c.d. enti di area vasta (città metropolitane e liberi consorzi) l’atto di programmazione in questione ed ogni relativa determinazione deve essere coerente e non divergente rispetto alla programmazione che i medesimi enti sono tenuti ad effettuare in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27 del 2016 ed al regime normativo vincolistico vigente nell’attuale fase di riassetto ordinamentale.

 

In allegato il testo completo delle tre Sentenze.