Conteggio dell’anzianità minima per la stabilizzazione dei precari della PA: una rassegna sulle indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica e dal Consiglio di Stato.
Le indicazioni sono desumibili dalle circolari della Funzione Pubblica 3/2017 e 1/2018 e dal criterio interpretativo suggerito dal Consiglio di Stato nel parere n.044.
Parere sul precariato
Secondo il Consiglio di Stato occorre in primis una corretta elaborazione dei piani del fabbisogno delle amministrazioni e sull’utilizzo delle tipologie di lavoro flessibile. Questo per evitare il riformarsi di fenomeni più o meno estesi di precariato. Il precariato pone gravi problemi
- sia sul piano giuridico (quanto meno con riferimento agli artt, 2, 3, comma 2, 35, 36 e 97 Cost.)
- che sul piano sociale, dovendo evitarsi il ricorso ciclico a misure straordinarie di stabilizzazione. Queste del tutto simili a condoni più o meno mascherati, che minano la credibilità stessa dell’ordinamento.
Ciò detto, coerentemente con il criterio della legge delega, si pone divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, per le professionalità oggetto di stabilizzazione. Questo fino a che non siano concluse le assunzioni dirette e le procedure concorsuali riservate.
Calcolo anzianità
I punti chiave per la stabilizzazione di dipendenti sono:
- possesso di almeno tre anni di anzianità di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto;
- procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai precari della PA.
Secondo la Funzione Pubblica, inoltre, si consente di conteggiare nell’anzianità minima triennale tutte le «tipologie di contratto flessibile», ponendo solo la condizione che siano ascrivibili alla stessa categoria in cui si dà corso alla stabilizzazione.
Dovranno essere considerati utili i contratti di collaborazione occasionale e le prestazioni professionali rese dai titolari di partita Iva. Fattispecie evidente nei casi in cui questi rapporti erano assimilabili a co.co.co o addirittura a prestazioni di lavoro subordinato.
Sono possibili, in questo senso, concorsi per le stabilizzazioni interamente riservati agli interni. Questo solo a condizione di garantire che siano destinati ad assunzioni con procedure ordinarie almeno il 50% delle capacità assunzionali del 2018/2020.
L’unica condizione ulteriore è rappresentata dall’essere stati in servizio almeno un giorno dopo il 28 agosto del 2015. In questa data, infatti, è entrata in vigore la legge delega sulla riforma della Pa di cui le nuove regole sul pubblico impiego e le stabilizzazioni sono un capitolo centrale nell’attuazione.