La non facile lettura della normativa sulle stabilizzazioni Precari PA ha indotto la Corte dei conti, con la sentenza 153/2018, a dettare regole più chiare.
Stabilizzazione Precari PA. Nel caso specifico esaminato dalla Corte, è stata analizzata la legittimità della procedura selettiva interamente riservata ai soli collaboratori del Comune. L’art. 1, comma 558, della legge n. 296/06, come integrato dall’art. 3, commi 90 e 94, della legge n. 244/07, dispone che
“gli enti, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge, nonché del personale che sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive”.
La Finanziaria 2007 ha permesso agli enti locali di indire procedure di stabilizzazione precari PA anche riservate al personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con una riserva di posti maggioritaria (60%) rispetto a quella del personale esterno (40%).
Stabilizzazione Contratti PA: assunzioni ex articolo 110 del Tuel sono escluse?
Il parametro utilizzato dalla citata legge finanziaria per individuare le situazioni di irregolarità di cui sopra è stato quello della durata triennale del contratto di lavoro a tempo determinato; la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha ampliato il numero di possibili destinatari della stabilizzazione spostando la data di riferimento per il calcolo del suddetto requisito.
Il contratto a tempo determinato cui tali normative hanno fatto riferimento, quale fonte di precariato, è il contratto disciplinato dal d. lgs. 5 settembre 2001, n. 368 caratterizzato dal requisito della subordinazione che, nel periodo temporale almeno pari al triennio, rappresenta, per il legislatore, espressione di un utilizzo che va oltre le esigenze temporanee rinvenibili nel settore pubblico. L’ampliamento normativo per la stabilizzazione ha riguardato, a certe condizioni, i rapporti in essere di collaborazione coordinata e continuativa e, per l’assunto accusatorio, tali rapporti hanno riguardato tutte le fattispecie esaminate oggetto della deliberazione n. 813 del 2008.
L’errore in cui è incorso il Comune riguarda l’assimilazione del personale a tempo determinato (assunto con procedure diverse da selezioni pubbliche) sottoposto alla sola selezione interna e i collaboratori, cui la legge ha invece previsto il concorso pubblico esterno con la citata quota di riserva.
Sul punto i giudici contabili di primo grado non hanno tuttavia valorizzato adeguatamente se le attività dei collaboratori assunti potessero essere o meno assimilabili a quelle del personale a tempo determinato, in quanto da un’analisi sommaria sicuramente alcuni di loro hanno sicuramente svolto funzioni riconducibili a quelle del personale subordinato, tanto da poter essere assimilati ai tempi determinati assunti con procedure diverse dalla selezione pubblica.
Tanto è sufficiente per chiarire che la responsabilità amministrativa dei convenuti possa essere degradata a colpa lieve, da cui discende la loro assoluzione dal danno erariale.