A partire dal 1 gennaio 2018 e per il triennio successivo è possibile procedere alla stabilizzazione del personale dei precari degli enti locali assunto con contratto in forma flessibile: ecco la nota operativa dell’ANCI sull’argomento.
Anci stima che possa trattarsi di circa 20.000 unità di personale interessato, anche frutto del blocco del turn over per le assunzioni a tempo indeterminato degli ultimi dieci anni, che Anci si è impegnata a rimuovere e superare ottenendo significativi risultati negli ultimi provvedimenti normativi.
Al fine di supportare i Comuni nell’attuazione delle procedure, anche alla luce delle novità contenute nella legge di bilancio 2018 e delle precisazioni contenute nella Circolare n.3/2017 del Ministro per la Funzione Pubblica, Anci ha dunque predisposto una nota tecnica che, ricostruendo un quadro organico delle nuove disposizioni vigenti in materia, vuole fornire strumenti operativi utili ad Amministratori e operatori locali.
Stabilizzazione Precari Enti Locali, la nota operativa dell’ANCI
L’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 ha introdotto – a decorrere dal 1 gennaio 2018 – alcune misure volte alla valorizzazione dell’esperienza professionale maturata dal personale impiegato nelle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro flessibile, alla riduzione del ricorso ai contratti a termine e al superamento del precariato. Le nuove disposizioni attuano la delega contenuta nell’art. 11 della legge n. 124/2015, e fanno seguito all’accordo Governo-Sindacati del 30 novembre 2016. 2 Su questo provvedimento si è aperto immediatamente un ampio dibattito tecnico: risultano pertanto importanti le indicazioni contenute nella Circolare n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e PA, che hanno il merito di definire il coordinamento delle nuove disposizioni sia con le altre norme ancora vigenti in materia di reclutamento speciale che con il complessivo contesto del D. Lgs. n. 165/2001, come ridisegnato dallo stesso D.Lgs. n. 75/2017.
Sotto il primo aspetto va infatti ricordato che sono ancora vigenti e applicabili, fino a tutto il 2018, le procedure disciplinate dal D.L. n. 101/2013 (stante la proroga inserita dall’articolo 1, comma 426, della legge n. 190/2014) nonché fino al 2020 e con riferimento al personale educativo e insegnante, i piani straordinari di reclutamento introdotti dal D.L. n. 113/2016 (cfr. art. 1, commi da 228-bis a 228-quinquies, della legge n. 208/2015). Si richiamano inoltre le procedure di reclutamento speciale “a regime” disciplinate dall’art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001.
La Circolare afferma espressamente che sono ammessi a partecipare alle nuove procedure anche coloro che hanno già partecipato alle procedure speciali bandite in applicazione delle altre disposizioni di legge, ovviamente se in possesso dei requisiti richiesti. Sotto il secondo aspetto in un punto fondamentale la Circolare chiarisce che le PPAA possono dare seguito all’attuazione dell’art. 20 anche nelle more dell’adozione delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, e del conseguente adeguamento degli attuali strumenti di programmazione, che rimangono pertanto pienamente validi ed efficaci. Quindi già dal 1 gennaio 2018. Ciò in conseguenza di quanto previsto dall’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, secondo cui, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 si applica a decorrere dal 30 marzo 2018, e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo.
Il provvedimento di indirizzi operativi del Ministro appare improntato all’esigenza di garantire l’autonomia degli enti. Fermi gli obblighi fondamentali di trasparenza e pubblicità alle amministrazioni procedenti spetta infatti:
– decidere, in prima battuta, se fare ricorso o meno alle procedure disciplinate dall’art. 20, e in caso positivo con quali modalità e tempistiche;
– valutare in che termini coordinare le nuove procedure con quelle eventualmente già avviate sulla base delle previgenti disposizioni prima richiamate;
– definire le opzioni più funzionali alle proprie esigenze, in relazione alle finalità della norma, tenuto conto dei propri fabbisogni, capacità e disponibilità finanziarie (ad esempio prediligendo assunzioni a tempo parziale);
– valutare se ampliare le ordinarie capacità assunzionali da turn-over (risparmi generati dalle cessazioni intervenute nell’anno precedente, più eventuali residui afferenti ad annualità pregresse) con il “travaso” di una quota del budget per il lavoro flessibile nella spesa “a regime” di personale, previa certificazione della sussistenza delle relative risorse da parte dell’organo di revisione.
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