La Corte di cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità di considerare l’esperienza maturata in categorie diverse nel processo di Stabilizzazione dei Precari degli Enti Locali.
La controversia riguardava la stabilizzazione di un dipendente nel profilo professionale di categoria C, con il requisito triennale di anzianità, maturato con una pluralità di rapporti di lavoro a tempo determinato svolti in categoria C e in categoria D.
Ecco cosa hanno deciso i giudici della Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 10671/2022.
La normativa
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) all’articolo 1, comma 519, stabilisce che:
“Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e’ destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu’ di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche’ sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (…)”.
Inoltre al successivo comma 558, con riguardo agli Enti Locali, prevede che:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita’ interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu’ di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche’ del personale di cui al comma 1156, lettera f), purche’ sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (…)”.
Stabilizzazione Precari Enti Locali: esperienza maturata in categorie diverse
Ai fini del calcolo si considera:
- l’assunzione mediante una procedura selettiva di natura concorsuale
- necessaria una anzianità di servizio di almeno tre anni nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge.
Non si prevede nel meccanismo pertanto:
- la corrispondenza dell’inquadramento di cui al servizio a tempo determinato per tre anni
- il profilo per il quale risulta indetta la procedura di stabilizzazione.
Nel caso in esame la Corte territoriale ha svolto un’esame di coerenza.
Ha evidenziato che le mansioni dei due profili D1 (istruttore direttivo contabile) e C1 (istruttore contabile), svolte dal ricorrente sulla base dei diversi contratti, complessivamente determinanti la sussistenza del requisito temporale richiesta dalla legge, fossero assolutamente idonee a garantire quella professionalità che, attraverso la procedura di stabilizzazione, si era inteso mantenere a garanzia del buon andamento della PA.
Il testo completo della Sentenza
A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di Giusy Pappalardo