Tra le varie novità inserite nella legge di bilancio 2023 una riguarda la stabilizzazione degli infermieri: ecco le novità.
Altre buone notizie per la categoria degli infermieri che, alla fine dello scorso anno ha visto nel rinnovo del CCNL Sanità alcune interessanti novità: si va dagli arretrati, passando per gli aumenti di stipendio e fino ad arrivare alle apposite indennità dedicate alla categoria infermieristica.
Le ulteriori novità sono arrivate a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della manovra finanziaria: un altro tassello per la categoria, infatti, è quello relativo alla stabilizzazione del personale precario.
Stabilizzazione infermieri: le novità con la Legge di Bilancio 2023
Ma nello specifico chi sono i precari da stabilizzare?
Si tratta di circa circa 54mila dipendenti sanitari, di cui ben 23mila infermieri, assunti nel corso della pandemia, in un periodo in cui l’emergenza sanitaria aveva creato una grande domanda occupazionale.
Una domanda che si è allentata nel periodo successivo al clou pandemico: e quindi tutto questo personale è rimasto in attesa di una stabilizzazione che, finora, sembrava un miraggio.
Ma a riaprire gli spiragli, come anticipato, c’è stata la manovra economica, che ha prorogato i tempi per intervenire.
Nello specifico la legge di Bilancio 2023 all’articolo 1 comma 528, prevede la proroga dei termini per la stabilizzazione ex comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021, a favore del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio.
In sintesi con la nuova disposizione sono prorogati i termini per la stabilizzazione del personale sanitario assunto durante l’emergenza pandemica da Covid-19.
Pertanto gli Enti del Sistema sanitario nazionale potranno assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2024 anziché entro la fine del 2023, tutti i professionisti che abbiano maturato 18 mesi di servizio nella sanità pubblica entro il 31 dicembre 2023 (invece che entro fine 2022), di cui almeno 6 nella fase di emergenza nazionale (comma 528 dell’art. 1).
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it