spesa-personale-pa-interesse-pubblicoUna recente pronuncia della Corte dei Conti sostiente che l‘interesse pubblico legittima la spesa per il personale nella PA.


Con la deliberazione n. 87/2021, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti si è pronunciata sulla obbligatorietà della spesa per l’assunzione di personale per sopperire a gravi carenze in organico.

Il Sindaco di un Comune ha infatti posto, alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, una richiesta di parere in merito alla possibilità, per sopperire a gravi carenze di organico, di qualificare come spesa obbligatoria, ai fini e per gli effetti dell’art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), la spesa relativa all’assunzione di personale a tempo indeterminato.

Spesa per il Personale nella PA: legittimata dall’interesse pubblico

Secondo i giudici contabili:

“una spesa per l’assunzione di personale può qualificarsi obbligatoria nel caso in cui sia disposta da una norma di legge, nonché nella fattispecie in cui, effettuata una ponderazione degli interessi pubblici prevalenti, risulta necessaria, in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione pubblica, di cui all’art.97 della Cost., al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente”.

Infatti, qualificare tale spesa come discrezionale imporrebbe un blocco per effetto della sostituzione della gestione ordinaria di bilancio con un regime del tutto assimilabile alla “gestione provvisoria”, nel corso della quale è possibile effettuare soltanto le spese obbligatorie.

Pertanto, l’obbligatorietà della spesa di personale non risiede in un vincolo giuridico, in un contratto o in una norma che ne sancisca l’obbligatorietà. Bensì nell’interesse pubblico da preservare, ovvero la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa.

Il testo della deliberazione

A questo link il testo completo della deliberazione.

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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it