La legge 92/2012 ha concesso speciali agevolazioni contributive per stimolare l’assunzione dei lavoratori ultracinquantenni e le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni.
Per aiutare l’assunzione dei cd. “disoccupati senior” il legislatore ha previsto diverse forme di incentivazione in questi ultimi anni di crisi. L’obiettivo è quello di dare un contributo alle aziende, sotto forma di sgravio, affinchè queste assumano il lavoratore in modo da aiutarlo a raggiungere l’età pensionabile. E’ quanto prevede la legge 92/2012 che concede, a determinate condizioni,uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro in relazione alle assunzioni di uomini con età non inferiore a cinquanta anni o di donne di qualsiasi età.
Per quanto riguarda i lavoratori uomini ultracinquantenni lo sgravio viene riconosciuto in caso di assunzione effettuato con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori disoccupati da oltre dodici mesi. Lo sgravio contributivo in questione avrà durata di 12 mesi prorogabili per altri 6 mesi in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di assunzione dall’inizio a tempo indeterminato la durata dell’agevolazione avrà una durata totale di 18 mesi dalla data di assunzione.
Per quanto riguarda le donne la legge 92/2012 prevede che la riduzione contributiva troverà applicazione in caso di assunzione di dipendenti di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se risiedono in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Ue (in genere il mezzogiorno). Avranno diritto allo sgravio contributivo, a prescindere dalla residenza delle lavoratrici, nelle ipotesi in cui le assunzioni riguardano lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Tali incentivi non possono essere concessi se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; se viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore secondo le norme di legge oppure se i lavoratori neoassunti erano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che li assume oppure risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Incentivi simili erano disciplinati dalla legge 191/2009 e spettavano, sino al 31.12.2010 alle aziende che assumevano lavoratori con più di 50 anni disoccupati e titolari di indennità di disoccupazione, o lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva o lavoratori di ogni età, disoccupati e titolari di indennità di disoccupazione. Questi incentivi, inizialmente previsti per l’anno 2010, sono stati prorogati per il 2011 e il 2012 dalle successive leggi finanziarie (rispettivamente legge n. 220/2010 e legge n. 183/2011).
Gli sgravi della legge 407/1990 – In generale inoltre l’articolo 8 della legge 407/1990 prevede nei confronti dei datori di lavoro che assumono alle loro dipendenze, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati che si trovino in tale stato da almeno 24 mesi, uno sgravio contributivo del 50% per un periodo di 36 mesi (lo sgravio arriva al 100% se le assunzioni vengono effettuate da imprese operanti nel Mezzogiorno d’Italia ovvero da imprese artigiane ovunque localizzate. Tali agevolazioni non possono trovare applicazione per sostituire lavoratori licenziati dalla stessa impresa per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale ovvero per lavoratori sospesi.
FONTE: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)
AUTORE: Eleonora Accorsi