Il recente provvedimento varato dal Governo di riforma della pubblica amministrazione (D.L. 90/2014 convertito) torna, in senso restrittivo, su un tema assolutamente ricorrente nelle ultime manovre, costituito dai vincoli in materia di personale gravanti sulle società partecipate dagli enti locali (e sulle aziende speciali ed istituzioni).
Sulla base della legge sulla competitività e la giustizia sociale, in particolare, gli organismi strumentali «a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale».
E’ stato così introdotto un principio di riduzione progressiva dei costi di personale (affermato e poi negato da alcune Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti sulla base della disciplina precedente rispetto alla Legge di Stabilità 2014, estendendo l’applicazione dell’art. 1, comma 557, della L. 296/2006) da realizzare “agendo” su alcuni profili specificamente individuati, costituiti dagli “oneri contrattuali” e dalle “assunzioni di personale”.
A tal fine «l’ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera» che essi sono chiamati ad adottare con propri provvedimenti.
Pertanto, nell’ambito delle direttive che gli enti controllanti devono definire, occorre tenere conto non soltanto del principio di riduzione della spesa di personale (già vigente in precedenza) bensì anche del nuovo vincolo (non esplicitamente definito in termini “di principio”) di riduzione progressiva del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente.
Per la concreta determinazione delle grandezze, pur a fronte di tali imprecisioni, è comunque possibile utilizzare i criteri offerti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n° 14/2011 che, in proposito, aveva suggerito di fare riferimento alla voce B9 del conto economico.
Pertanto, in forza della novella normativa descritta, si inasprisce ulteriormente il quadro dei vincoli a carico delle società partecipate sul fronte del personale, imponendosi l’adozione di una politica finalizzata alla «graduale riduzione» dell’incidenza della spesa di personale sulle spese correnti.
FONTE: Lexitalia.it
AUTORE: Marco Rossi