Se un dipendente ha un infortunio, durante un permesso in smart working, ha comunque diritto ad un indennizzo: la sentenza storica.
Gli infortuni possono accadere, sia sul posto di lavoro che durante i permessi dal lavoro. In questi casi, il lavoratore può ricevere un indennizzo per tale infortunio.
Ma è valido anche in caso di smart working? Il Tribunale di Milano ha detto di sì.
Vediamo il caso nello specifico e la decisione presa.
Indennizzo per infortunio durante permesso in smart-working: la decisione del Tribunale di Milano
Il caso, al centro della sentenza, era di una dipendente pubblica, in smart working, che ha subìto un infortunio, mentre si recava a prendere la figlia a scuola, dopo aver ricevuto un permesso dal proprio datore di lavoro.
Con la sentenza del 16 settembre 2024, il Tribunale di Milano ha deciso che la dipendente ha diritto ad un indennizzo da parte dell’Inail.
Si tratta, infatti, di un caso di infortunio in itinere. Ma di cosa si tratta?
L’infortunio in itinere è un evento accidentale che può colpire il lavoratore nel tragitto tra casa e lavoro e viceversa. Ma può verificarsi anche in altri percorsi, come altri luoghi di lavoro (se si effettuano più lavori) o dove si consumano abitualmente i pasti.
Sono inclusi in questa categoria anche gli incidenti stradali, se si verificano col veicolo di proprietà del lavoratore, a condizione che l’utilizzo dell’auto sia necessario a causa di assenza di mezzi pubblici che permettano il collegamento col luogo di lavoro.
Solitamente, non è previsto alcun indennizzo in caso di deviazioni o interruzioni che non sono legate al lavoro o che non sono necessarie. Perciò, il tragitto tra casa e lavoro non può essere modificato senza una motivazione valida.
Le variazioni “accettate” sono quelle effettuate per le seguenti motivazioni:
- Per adempiere ad un ordine del datore di lavoro;
- Derivanti da cause di “forza maggiore” (guasto di un mezzo di trasporto, chiusura imprevista di una strada) o esigenze improrogabili ed essenziali (come le deviazioni per gli obblighi familiari, tra i quali troviamo accompagnare i figli a scuola;
- Effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (come prestare soccorso).
Il caso
Il caso in questione è avvenuto nel 2020, quando molti dipendenti lavoravano da remoto.
Nel tragitto di ritorno, dopo essere andata a prendere la figlia a scuola, la dipendente sarebbe caduta, riportando una distorsione alla caviglia.
Dopo essere stata assistita al pronto soccorso, ha presentato domanda di infortunio. L’Inail aveva inizialmente respinto la richiesta, poiché l’infortunio non era legato ad un rischio lavorativo, ma ad un evento della vita quotidiana non collegato alla mansione lavorativa.
La dipendente, non accontentandosi della decisione negativa dell’Inail, ha fatto ricorso al Tribunale di Milano, citando a sostegno delle proprie ragioni un’importante pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 18659/2020).
In questo precedente, la Suprema Corte aveva già chiarito che un permesso per motivi personali non interrompe necessariamente il nesso causale tra l’infortunio e il lavoro. La Cassazione aveva infatti stabilito che l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere è esclusa solo quando il lavoratore, per ragioni personali, si allontana in modo significativo dal proprio percorso abituale, esponendosi a rischi eccessivi.
Forte di questo precedente, il Tribunale di Milano ha accolto le ragioni della lavoratrice, confermando che anche nel caso di lavoro agile e di permessi per motivi familiari, la tutela assicurativa contro gli infortuni in itinere rimane valida, a meno che non sussistano circostanze eccezionali che escludano il nesso causale con l’attività lavorativa.