Smart working 1° ottobreIl 30 settembre scadrà la proroga per lo smart working dei “super-fragili”: ecco come cambierà dal 1° ottobre.


Alla fine di settembre e salvo interventi dell’ultimo minuto, scadrà la proroga dello smart working per i super-fragili, ovvero i lavoratori “affetti da gravi patologie croniche con scarso scompenso clinico”, specificatamente indicate nel decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Più precisamente, scadrà il regime di smart working agevolato, ovvero quello che prevede il lavoro agile senza un accordo individuale scritto e firmato dal datore di lavoro.

Vediamo allora come cambierà lo smart working dal 1° ottobre.

Smart working 1° ottobre: ecco come cambierà

Se non ci saranno proroghe dell’ultimo minuto, il 30 settembre sarà l’ultimo giorno per i lavoratori super-fragili per poter usufruire dello smart working con regime agevolato.

La scadenza interesserà, appunto, i lavoratori super-fragili, una categoria diversa dai fragili. Per questi ultimi, invece, è prevista la proroga del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023.

La categoria dei super-fragili, fin dall’inizio della pandemia, è sempre stata più tutelata rispetto alle altre, prevedendo lo smart-working anche nel caso in cui le usuali mansioni non lo avessero permesso.

Il datore di lavoro doveva assicurare che la categoria potesse stare lontana dall’ufficio, adibendo i lavoratori anche a mansioni diverse rispetto a quelle delle loro categorie o aree d’inquadramento individuate dai contratti collettivi di lavoro.

Il tutto, inoltre, non doveva intaccare in peggio la busta paga.

Dal 1° ottobre, però, si tornerà alle regole vigenti prima della pandemia e ai super-fragili sarà richiesto di tornare in ufficio, a meno che un certificato medico valido non li consideri fragili. In quel caso, per i lavoratori si aprirebbe la possibilità di rimanere in smart-working almeno fino al 31 dicembre.

Per i fragili, però, non viene riconosciuto il vincolo della compatibilità delle mansioni. In questo modo il datore di lavoro è autorizzato a negare l’accesso al lavoro agile in caso di mansioni non compatibili col lavoro da remoto.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it