sicurezza-lavoro-pubbliche-amministrazioniIn maniera analoga alle imprese private, anche all’interno delle Pubbliche Amministrazioni è prevista l’applicazione della normativa in vigore in materia di sicurezza sul lavoro: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, detto anche Testo Unico per la Sicurezza.


Trattandosi di luoghi che ospitano un gran numero di lavoratori e che garantiscono una vasta gamma di servizi ai cittadini (che spesso si trovano ad affluire all’interno di strutture ed uffici), è facile intuire come siano diversi i fattori che concorrono a generare dei rischi per la salute e l’integrità dei presenti, che devono essere opportunamente valutati e poi eliminati o, quantomeno, ridotti al minimo accettabile.

Il D.Lgs 81/08, tuttavia, non dedica un titolo specifico all’organizzazione della sicurezza sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni, dando origine a dubbi e domande relative all’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e, soprattutto, all’attribuzione di responsabilità. Di seguito cercheremo di fare chiarezza sul due delle figure principali: Datore di lavoro e Dirigente.

Chi è il Datore di Lavoro nelle pubbliche amministrazioni?

La definizione di Datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni è fornita all’articolo 2, comma 2, lettera b del Testo Unico, che lo descrive come:

“[…] Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;”

Come possiamo vedere, si indica esplicitamente che nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro coincide:

  1. il dirigente con poteri di gestione del singolo ufficio in cui si svolge l’attività lavorativa in questione;
  2. il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nel caso in cui l’ufficio in questione abbia autonomia gestionale e decisionale di spesa.

La nomina del datore di lavoro nelle P.A.

A nominare il datore di lavoro deve essere l’organo al vertice della P.A., nel caso di un comune il compito spetta al Sindaco, ad esempio.

Tale nomina nelle P.A. si svolge tramite un vero e proprio atto obbligatorio che l’organo deve necessariamente compiere al momento del proprio insediamento.
In caso di omissione:

  • l’organo al vertice sarà chiamato a rispondere di tale omissione penalmente;
  • l’organo al vertice sarà corresponsabile della mancata realizzazione del sistema di prevenzione;

Quest’ultimo principio è stato sancito dall’ultima parte della lettera b dell’articolo 2 che recita che “‘in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo

Gli obblighi del datore di lavoro pubblica amministrazione

Gli articoli 17 e 18 stabiliscono gli obblighi che il funzionario che ottiene la qualifica di datore di lavoro deve adempiere.

Riassumeremo di seguito i principali:

  • Valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e redazione del DVR;
  • Nomina delle principali figure della sicurezza sul lavoro;
  • Affidare i compiti importanti per la sicurezza ai lavoratori, tenendo conto di capacità e competenze;
  • Fornire i Dispositivi di Protezione Individuale idonei ai lavoratori;
  • Somministrare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza ai lavoratori;

Per quanto riguarda l’ultimo punto, la normativa disciplinata dal Testo Unico e dagli Accordi tra Stato e Regioni, stabilisce che la formazione va somministrata tramite corsi di formazione generale e specifica, i cui contenuti e durate cambiano in funzione del ruolo ricoperto dal lavoratore ai fini della sicurezza. I corsi prevedono un test di valutazione finalizzato all’ottenimento di un attestato di sicurezza sul lavoro che certifica le competenze acquisite.

Per maggiori approfondimenti sugli obblighi del datore di lavoro, vi consigliamo di visitare questa pagina: articolo 18 del D.lgs 81/08 – Gazzetta Ufficiale.

Obblighi delegabili e Dirigente per la Sicurezza nelle P.A.

Il Testo Unico chiarisce che sul datore di lavoro gravano obblighi delegabili e non delegabili.
Gli obblighi non delegabili sono due:

  1. Nominare il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione;
  2. Effettuare la valutazione dei rischi e la redazione del DVR (con responsabilità annesse);

Gli altri obblighi possono essere delegati a terzi, ovvero al dirigente per la sicurezza, definito come:

“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”

Il Datore di lavoro può, dunque, delegare a questa terza persona la responsabilità per l’adempimento delle direttive e degli obblighi in materia di sicurezza, conferendogli poteri gerarchici, funzionali e di spesa adeguati.

Come avviene la delega di responsabilità al dirigente?

Il passaggio di responsabilità avviene secondo le modalità stabilite dal D.lgs 81, tramite un atto di delega che deve avere le seguenti caratteristiche:

la delega deve essere:

  • risultare da atto scritto;
  • riportare data certa;
  • esplicitare con precisione tutti i compiti delegati;
  • essere indirizzata ad una persona idonea e in possesso dei requisiti richiesti;
  • attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari;
  • attribuire al delegato l’autonomia decisionale e di spesa;
  • essere controfirmata dal delegato per accettazione;
  • essere resa esplicitamente pubblica;

La mancanza di anche uno solo di questi elementi rende nullo l’atto di delega.

Tramite l’atto di delega, il dirigente assume su di sé anche le responsabilità di eventuali inadempienze che faranno le ammende e i provvedimenti disciplinari previsti dal sistema sanzionatorio. La delega, tuttavia, non esenta il datore di lavoro dal suo grado di responsabilità ai fini della sicurezza sul lavoro.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it