sicilia-tutti-a-casa-segretario-comunaleMentre imperversano gli appelli a non muoversi da casa tranne che per ragioni di estrema urgenza o per motivi di lavoro, dall’Assessorato regionale delle Autonomie Locali della Sicilia, viene diramata un’anomala circolare: le riunioni di giunta e di consiglio comunale possono essere svolte da casa, ma il segretario comunale deve andare in municipio.


La circolare assessoriale n. 8 del 24 marzo scorso detta le linea-guida per lo svolgimento delle sedute delle giunte e dei consigli degli Enti locali in videoconferenza ed, in nome della trasparenza e tracciabilità, si prevede che si dovrà consentire al segretario generale, presente nella sede istituzionale del Comune, di verificare quanto accade e quanto viene deliberato in corso di seduta.

Regione Sicilia: tutti a casa tranne il Segretario Comunale

Praticamente mentre tutti stanno a casa, collegati in videoconferenza, il segretario comunale per verificare che le faccine che compaiono sul computer sono quelle del sindaco e degli assessori (o del presidente del consiglio comunale e dei consiglieri) deve farlo nella sede istituzionale del Comune.

Come se da casa possa confondere l’assessore con il fratello, mentre essendo nella sede istituzionale questo rischio sarebbe superato.

Anche la dizione sede istituzionale suona strana. Significa che debba stare, da solo, nella stanza delle riunioni della giunta per le riunioni dell’esecutivo e poi spostarsi in sala consiliare per le riunioni consiliari?

Il paradosso è quello che mentre sindaco, assessori comunali e consiglieri comunali sono solitamente tutti del luogo, il segretario comunale è quello che, in genere, deve spostarsi dal comune di residenza a quello di lavoro, dovendo dimostrare che lo spostamento avviene per urgenti motivi di lavoro.

Niente Smart Working

La circolare assessoriale n. 8/2020 dovrebbe essere sufficiente a dimostrare alla pattuglia che verificherà le autocertificazioni che sussistono urgenti ragioni per lo spostamento e che il segretario generale, diversamente da assessori e consiglieri, non poteva svolgere le proprie funzioni in modalità agile.

Il primo comma dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recita:

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

La norma è emanata per affrontare la pandemia e, quindi, con valenza sull’intero territorio nazionale, prescindendo dalla competenza esclusiva della Regione Sicilia, in materia di ordinamento degli enti locali.

Lo stesso Assessorato regionale delle Autonomie Locali aveva precisato (circolare n. 7 del 18 marzo 2020) che, in considerazione della grave situazione di emergenza nazionale in atto, non si ravvedevano motivazioni per escludere l’immediata applicabilità sull’Isola delle norme del D.L. n. 18/2020, che coinvolgessero gli enti locali siciliani.

La norma nazionale

La norma nazionale che si richiama consente un’ampia autodisciplina degli enti locali nella gestione delle giunte e dei consigli comunali in videoconferenza, senza prevedere la presenza del segretario comunale nella sede istituzionale del Comune.

Malgrado la circolare assessoriale, quindi, i sindaci ed i presidenti dei consigli comunali possono decidere come organizzare le sedute, garantendo i requisiti previsti dalla normativa nazionale.

L’unica interpretazione logica della circolare assessoriale n. 8/2020 è quella che “presente nella sede istituzione del Comune”, significhi che alla seduta in videoconferenza debba partecipare il segretario comunale titolare o a scavalco o in reggenza presso quella sede comunale.

Qualsiasi altra interpretazione sembrerebbe differenziare la tutela della salute del segretario comunale, rispetto a quella dei componenti politici. Un elemento di discriminazione che sicuramente la circolare assessoriale non voleva introdurre.

Ulteriori chiarimenti

Più chiare e convincenti le altre parti della circolare che, oltre a richiamare le disposizioni del D.L. n. 18/2020, prevedono che le sedute debbano assicurare collegamenti audio-video idonei a garantire la possibilità di accertare l’identità dei partecipanti e la regolarità dello svolgimento delle sedute.

Le sedute del consiglio comunale, poi, devono garantire un’adeguata pubblicità, rispettando i principi di carattere generale (la stessa cosa non è prevista, nemmeno ordinariamente, per le sedute della giunta).

Tutti i componenti devono essere messi nelle condizioni di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, attraverso adeguamenti tecnologici che rendano agevole lo svolgimento delle sedute.

I componenti potranno firmare digitalmente i documenti anche quando si trovano al di fuori della sede istituzionale (la qual cosa deve valere anche per il segretario comunale e non solo per i componenti politici degli organi).

I criteri organizzativi, decisi dal sindaco per la giunta e dal presidente per il consiglio comunale, devono essere notificati a tutti i componenti ed al segretario comunale.

Le proposte di deliberazione devono essere previamente inviate in via telematica ai consiglieri ed agli assessori, in formato non editabile.

 

 


Fonte: articolo di Luciano Catania, segretario del Comune di Enna