Nelle prossime settimane alcune migliaia di lavoratori che hanno fatto istanza di accesso alla cd. settima salvaguardia riceveranno la certificazione di poter andare in pensione con le vecchie regole di pensionamento. Lo si apprende presso l’Inps. L’istituto ha, infatti, concluso le operazioni di verifica dei requisiti di accesso alla salvaguardia per un primo contingente di lavoratori e, pertanto, spedirà le relative lettere di accoglimento, dalla Sede Centrale di Roma, entro la fine di Aprile. Coinvolti in questo primo gruppo saranno in particolare coloro che hanno presentato istanza di accesso nel profilo dei lavoratori autorizzati ai volontari (si prevedono circa 3mila certificazioni nella prima fase), dei cessati dal servizio a seguito di accordi individuali, collettivi di incentivo all’esodo o con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (licenziati o dimessi), e dei lavoratori a tempo determinato.
Tempi più lunghi, invero, per i lavoratori appartenenti al profilo “mobilità“, cioè coloro che hanno fruito dell’indennità di mobilità ordinaria o dello speciale trattamento edile dopo la cessazione del rapporto di lavoro: a causa delle novità contenute nella settima salvaguardia per questo profilo di tutela, che è stato ampliato rispetto alle precedenti salvaguardie, l’applicativo di certificazione dell’Inps ha richiesto specifici correttivi determinando un allungamento dei tempi di certificazione. Per quanto riguarda il profilo dedicato ai lavoratori che hanno assistito parenti con disabilità l’Inps comunica che sono state inviate ormai tutte le lettere di certificazione relative alla sesta salvaguardia (legge 147/2014) e che sono pronte le certificazioni anche per la settima salvaguardia. Le domande accolte sono un numero molto inferiore rispetto al passato in quanto questa volta sono stati esclusi i lavoratori che hanno fruito dei permessi di cui alla legge 104/92. Non dovrebbero sussistere, almeno per ora, problemi di capienza dei contingenti numerici.
Si ricorda che le categorie tutelate sono le seguenti: a) 6.300 lavoratori in mobilità, con inclusione dei lavoratori edili che avevano stipulato accordi governativi o non governativi entro il 31 dicembre 2011, cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2014 che maturano un diritto a pensione, con le vecchie regole, entro la data di scadenza della mobilità (o entro l’anno successivo se cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2012); b) 9mila lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011; c) 6 mila lavoratori cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2012 a seguito di stipulazione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, a condizione che, in tale ultimo caso, gli accordi siano stati siglati entro il 31 dicembre 2011; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro in via unilaterale (es. dimessi o licenziati) tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011 ; d)2 mila lavoratori che nel 2011 fruivano del congedo per assistere figli con disabilità gravi (sono stati esclusi i lavoratori che hanno fruito dei permessi retribuiti della legge 104/1992); e) 3 mila lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato con esclusione comunque dei lavoratori agricoli e stagionali.
L’Istituto conta di concludere le prime operazioni di certificazione entro il mese di aprile e predisporre un report consolidato sui numeri entro la prima settimana di maggio. L’Inps invierà agli interessati a seconda dei casi o la lettera di certificazione (in cui verrà esplicitato l’ufficiale accoglimento dell’istanza di salvaguardia e l’indicazione della data di decorrenza della pensione con l’invito a presentare domanda di pensione) oppure la lettera di esclusione dalla salvaguardia con la motivazione specifica del diniego con la possibilità di presentare ricorso. Resta inteso che in ogni caso la pensione in salvaguardia non potrà avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016. Dunque non potranno essere corrisposti eventuali arretrati qualora la finestra d’accesso, con le vecchie regole, avesse preso una decorrenza anteriore rispetto all’entrata in vigore della legge di stabilita’.