Il Tar Piemonte, Sezione Seconda, con la sentenza del 29 gennaio 2018, n. 139, stabilisce le regole da applicare al Servizio Associato di Polizia Locale.
Il Comune che decide di avviare un servizio associato di polizia locale, mettendo in discussione la posizione apicale di alcuni dipendenti, dovrà procedere con molta attenzione al percorso di selezione della futura posizione organizzativa.
Nel caso specifico, la convenzione
- oltre a prevedere che la conferenza dei sindaci definisca gli indirizzi per la nomina del Comandante di Polizia locale
- detta contestualmente già numerose indicazioni sull’incarico, sulle funzioni e sui requisiti preliminari per la nomina.
La conferenza dei sindaci ha nominato il comandante, contestualmente esplicitando i criteri di scelta utilizzati ed afferenti alle ritenute capacità di
- “gestione”,
- “supervisione”
- “controllo”.
Gli atti nel loro insieme dettano dei criteri di massima di per sé sufficienti a consentire una nomina. Salvo il riscontro di concreta rispondenza dei requisiti dei candidati ai criteri dettati. Riscontro che è già stato oggetto del separato giudizio introdotto innanzi al giudice ordinario.
Nel caso specifico, la nomina del comandante dei vigili, dapprima disposta con verbale della conferenza dei sindaci, è poi stata anche oggetto del decreto del sindaco. Sussiste quindi idoneo atto del soggetto competente.
Secondo i giudici amministrativi, la scelta del nuovo comandante del servizio associato è risultata trasparente anche per la particolare evidenza formale attribuita ai requisiti richiesti dalla legge e verificati dal giudice civile.
La polizia locale, ricordiamo, indica un corpo o servizio di polizia fornito dagli enti locali territoriali statali. Ccon competenza riferita al territorio dell’ente dal quale dipende. Le regioni legiferano in tal senso per regolamentare i gradi, le uniformi, gli equipaggiamenti e le livree dei mezzi secondo quanto disposto a livello nazionale dalla L. 65 del 7 marzo 1986.