Segretari Comunali e sedi convenzionate: il nuovo Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nella G.U. n. 33/2021 è stato pubblicato il decreto 28 aprile 2021 del Ministero dell’Interno recante alcune modifiche al precedente decreto (21 ottobre 2020) sulle sedi di segreteria convenzionata.
Nello specifico il testo normativo disciplina l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale.
La disciplina delle sedi convenzionate secondo il Decreto 21 Ottobre 2020
Ricordiamo che già con il Decreto precedente si statuiva che le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione.
La nomina del segretario risulta poi disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.
L’inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata sarà in seguito determinato dalla classificazione della sede al momento dell’assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente.
Qui il testo completo del Decreto 21 Ottobre 2020.
Segretari Comunali e sedi convenzionate: nuovo Decreto in Gazzetta Ufficiale
Nello specifico, l’importante modifica è inserita all’art. 2, comma 1, del decreto 21 ottobre 2020, dove è aggiunto, il seguente periodo:
“Il Ministero dell’interno può autorizzare convenzioni con più di cinque enti, qualora sussistano motivate esigenze rappresentate dagli enti locali interessati e siano indicate le modalità necessarie per assicurare l’ottimale svolgimento delle funzioni segretariali”.
Si ricorda che i nuovi criteri di classificazione sono applicabili solo alle convenzioni stipulate a decorrere dell’entrata in vigore del decreto e che ai segretari titolari di tali convenzioni, posti in disponibilità risulta corrisposto:
- il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria
- con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.
Il testo del nuovo Decreto
A questo link potete consultare il testo del nuovo Decreto.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it