Graduatorie ad esaurimento

La scheda Uil Scuola con le risposte alle domande più frequenti

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Quando scadono le domande? 

Le domande vanno inoltrate dal 14 aprile al 10 maggio 2014, entro le ore 14.00, e hanno validità per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17.

E’ obbligatorio presentare la domanda? 

Sì, sia in caso di aggiornamento che per la semplice conferma. La mancata presentazione della domanda, comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Sono previsti nuovi inserimenti? 
No. Le domande vanno presentate esclusivamente per l’aggiornamento del punteggio o, comunque, per la permanenza in graduatoria.

Per quali motivi si può presentare domanda? 
Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e IV può chiedere:
a) La permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
b) La conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
c) Trasferimento da una ad altra provincia.

Dove e come vanno presentate le domande? 
– La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva e di scioglimento della riserva va presentata alla sede territoriale dell’USR che ha gestito la domanda per il triennio 2011/14.
– La domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva, va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.

Quali modello di domanda bisogna utilizzare? 
Il Mod. 1

Come va presentata la domanda? 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB. L’operazione può essere effettuata dal 14 aprile 2014 al 10 maggio 2014, entro le ore 14.00.

Ci sono certificazioni che vanno presentate con modalità cartacea? 
Sì. Con modalità cartacea, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con ricevuta, dovranno essere presentate le seguenti certificazioni:
a) Certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;
b) Titoli artistici-professionali relativi all’insegnamento di strumento musicale (Art. 3, c.3)
c) Servizi prestati nelle scuole dei Paesi appartenenti all’Unione Europea (Art. 2, c.5).

E il personale di prima fascia già inserito in due Province? 
Mantiene il diritto ad essere inserito nelle medesime Province. Invia i relativi Modelli 1 ad entrambe le province di appartenenza ferma restando la possibilità di trasferimento da una o da entrambe le province.

E per i docenti di strumento musicale? 
Il personale docente di strumento musicale (A/077) inserito nella II, III e IV fascia può chiedere l’aggiornamento del punteggio e/o presentare domanda di trasferimento per le graduatorie di altra
provincia.

Quale Tabella di valutazione si applica a detto personale? 
Nei confronti dei docenti di strumento musicale continua ad applicarsi la specifica Tabella di valutazione dei titoli di cui all’allegato 3.

E per il servizio prestato nei Licei musicali? 
Il servizio prestato nei licei musicali deve essere riferito alla specifica classe di concorso (A/031, A/032 o A/077) dalle cui graduatorie si è stati nominati.

E per i titoli artistici? 
La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento, distinte per ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione presente negli Uffici scolastici territoriali.

Con questa domanda si possono scegliere anche le scuole?
No. Con un successivo provvedimento saranno previste le relative modalità. Comunque potranno essere scelte anche sedi scolastiche di una Provincia diversa rispetto a quelle prescelte.

Le situazioni soggette a scadenza vanno riconfermate? 
Sì. Devono essere riconfermate le situazioni soggette a scadenza come quelle relative alla riserva dei posti e alla preferenza a parità di punteggio, barrando le relative caselle del modulo di domanda.

A proposito di riserva, come si può esercitare tale diritto?
Per esercitare il diritto alla riserva (Legge 68/99 – art. 8), i candidati interessati dovranno dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio in quanto disoccupati al momento della presentazione della domanda, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti domande di aggiornamento o di nuova iscrizione.

Quali titoli vengono valutati? 
Per il personale inserito nelle graduatorie di I, II e III fascia al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 1 giugno 2011 e fino al termine di presentazione delle domande. Possono essere valutati anche i titoli già posseduti ma mai valutati. Per il personale inserito nelle graduatorie di IV fascia al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 luglio 2012 ed entro la data di scadenza di presentazione delle domande. Possono essere valutati anche i titoli già posseduti ma mai valutati.

E i titoli già valutati? 
Non è possibile spostare da una graduatoria all’altra i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia. Può essere rideterminato il solo titolo di accesso nel caso si chieda la valutazione di un altro più favorevole.

Quali tabelle vengono utilizzate per la valutazione dei titoli? 
a) Per il personale inserito nella I e nella II fascia viene utilizzato l’Allegato 1.
b) Per il personale inserito nella III e IV fascia viene utilizzato l’Allegato 2.
c) Per il personale inserito nelle graduatorie di “Strumento musicale” viene utilizzato l’Allegato 3.

E sulle scuole di montagna ci sono novità? 
No. A decorrere dall’anno scolastico 2003/04 e fino al 31 agosto 2007 rimane la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie situate nei comuni di montagna.

Il servizio come si valuta? 
In particolare, l’Allegato 2, Tabella di valutazione dei titoli di III e IV fascia, prevede che, a decorrere dall’a.s. 2003/04, il servizio prestato contemporaneamente su più insegnamenti è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato.
Il servizio prestato su posto o classe di concorso diversa da quella cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50%. Comunque, il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta per un massimo di 6 mesi.

E il servizio previsto dal “Salvaprecari”? 
Il personale docente ed educativo inserito negli “elenchi prioritari” ha diritto al riconoscimento del servizio, o dell’attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l’intero anno.
Il personale non inserito negli “elenchi prioritari”, ma comunque iscritto nelle GAE o nelle graduatorie di circolo o istituto, che abbia svolto attività progettuali finanziate dalle regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto.
In applicazione della Legge 128/13, è valutabile come servizio di insegnamento la partecipazione ai progetti promossi dalle regioni, previa convenzione col Miur, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di
8, a partire dall’anno scolastico 2012/13.

E il servizio militare? 
Il servizio militare e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

E chi ha il titolo per insegnare sul sostegno? 
Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.

Per l’aggiornamento delle graduatorie per le scuole speciali per minorati della vista e dell’udito? 
Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie per le istituzioni educative per non vedenti e per sordomuti sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.

Come vengono utilizzate le graduatorie ad esaurimento? 
Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 e, sulla base dell’art. 1 della Legge 124/99, sono utilizzate:
a) per le nomine in ruolo sul 50% dei posti ogni anno a tal fine disponibili;
b) per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

E per quanto riguarda la pubblicazione delle graduatorie, i reclami e i ricorsi? 
a) Il Direttore Generale dell’USR dispone la pubblicazione, sul sito internet della sede provinciale, delle graduatorie provvisorie.
b) Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie è possibile presentare reclamo. Comunque, l’amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.
c) Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie è possibile ricorrere al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Per la domanda quale documentazione bisogna produrre? 
Non va presentato nessun documento. Tutti i titoli valutabili (abilitazioni, idoneità, servizio ed altro) dovranno essere dichiarati nelle domande. La sola eccezione riguarda i titoli artistici per la graduatoria di
“Strumento musicale” nella scuola media che vanno documentati.

E per chi consegue i titoli successivamente al 10 maggio 2014? 
Con successivo provvedimento verranno dettate disposizioni sulle tempistiche relative allo scioglimento delle riserve e all’inserimento dei titoli di specializzazione per il sostegno.

FONTE: Uil Scuola

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