Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i dubbi relativi all’assunzione in automatico con lo scorrimento delle graduatorie.


Alla fine dei concorsi pubblici, viene stilata una graduatoria che comprende sia i vincitori del concorso, che otterranno il posto messo a disposizione dalla procedura concorsuale e sia i soggetti idonei non vincitori.

I soggetti idonei non vincitori sono candidati che risultano “idonei”, perché hanno superato tutte le prove di concorso, ma sono anche “non vincitori”, perché non hanno ottenuto un punteggio sufficiente per scalare la graduatoria.

Questi soggetti, però, possono essere presi in considerazione per altre operazioni di reclutamento del personale se si decide di “pescare” dalla graduatoria.

Ogni graduatoria di concorso, infatti, resta valida per due anni dalla data di approvazione, come specificato nell’art.35, comma 5-ter, del decreto legislativo n°165 del 2001.
Un’eccezione è prevista nei concorsi banditi da enti locali, nei quali le graduatorie possono durare anche tre anni (come previsto dall’art.91, comma 4 del decreto legislativo 267/2000).

I soggetti idonei non vincitori, però, non hanno alcuna assicurazione del posto di lavoro, anche nel caso di scorrimento della graduatoria.
Sulla questione si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione. Ecco cos’ha detto.

Scorrimento delle graduatorie: l’assunzione non è assicurata

Con l’ordinanza n°14919, la Corte di Cassazione ha ribadito che, negli scorrimenti di graduatoria nelle selezioni del pubblico impiego, i soggetti idonei ma non vincitori non possono vantare un diritto soggettivo al posto di lavoro.

Nel caso specifico, alcuni lavoratori del pubblico impiego, che avevano partecipato a procedure concorsuali per titoli e per esami per i passaggi interni di Area, hanno fatto causa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Il MIBACT, infatti, non aveva disposto lo scorrimento delle graduatorie per coprire i 460 posti banditi sulle 920 unità programmate.
La Corte d’Appello, inizialmente, aveva dato ragione ai lavoratori. Ma poi la Cassazione ha ribaltato l’ordinanza

La Cassazione ha dato ragione al Ministero, stabilendo che le pubbliche amministrazioni non sono obbligate a utilizzare le graduatorie di idonei per scorrimento per assegnare posti vacanti. La scelta è a loro discrezione.

L‘obbligo di scorrimento può esserci solo in due casi:

  • Un’esplicita previsione nella contrattazione collettiva;
  • Un’esplicita previsione nel bando di concorso.

scorrimento graduatorie assunzione Nel caso in questione, non vi era alcuna previsione che obbligasse la PA a scorrere la graduatoria.
Pertanto, i dipendenti non hanno un diritto soggettivo al riconoscimento della qualifica superiore per scorrimento.

La loro posizione è definita come una mera “aspettativa di scorrimento”.
Questo, perché la PA ha la facoltà di decidere se utilizzare o meno le graduatorie di idonei per scorrimento.

L’amministrazione, quindi, non è obbligata a scorrere le graduatorie approvate e ancora valide.

La decisione dell’amministrazione di procedere o meno con lo scorrimento della graduatoria viene valutata su necessità organizzative interne, come previsto dall’art.97 della Costituzione.

Il posto vacante può essere coperto da una nuova selezione oppure essere direttamente soppresso.

La decisione dell’amministrazione, però, deve essere motivata, tenendo conto dei limiti normativi, della disponibilità di bilancio e delle scelte programmatiche degli organi di indirizzo.
In poche parole, l’amministrazione deve comunque giustificare la sua decisione di non utilizzare le graduatorie già presenti, per coprire il posto vacante.

Una giustificazione possibile, ad esempio, è la modifica sostanziale nelle normative applicabili nei contenuti delle prove d’esame o nei requisiti di partecipazione. Oppure la modifica del profilo professionale richiesto, rispetto a quello descritto nel bando.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it