sconto-contributi-busta-paga-2022-inpsUna recente Circolare dell’INPS fornisce importanti chiarimenti sul cosiddetto Sconto Contributi in Busta Paga applicabile per tutto il 2022. Scopriamone di più.


Si tratta di una misura temporanea, che si applica per il solo 2022 ai rapporti di lavoro dipendente.

Infatti la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1, comma 121, che:

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore […]”.

Scopriamo in quale misura vale questo “sconto” grazie all’ultima Circolare dell’INPS dedicata all’argomento.

Sconto Contributi in Busta Paga 2022: le istruzioni dell’INPS

L’INPS, con la circolare n. 43/2022, detta le istruzioni per la riduzione, prevista dalla legge di Bilancio per il 2022, consistente nell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

Ai fini del calcolo dello sconto concesso bisognerà tenere presenti i contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, per tutti i rapporti di lavoro subordinato instaurati e instaurandi, anche quelli di apprendistato.

La portata della misura è quindi ampia, e il bonus sui contributi INPS si applicherà in via sperimentale per il periodo compreso da gennaio 2022 a dicembre 2022, a patto di rientrare nel tetto mensile di retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 121 della legge n. 234/2021.

Requisiti

L’esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Chi è escluso?

Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dalla norma in esame, i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Rispetto della soglia massima

Il rispetto della soglia di 2.692 euro, spiega l’INPS, va verificato mese per mese sul relativo imponibile contributivo.

Pertanto se in un singolo mese la retribuzione lorda risulta d’importo superiore, il lavoratore per quel mese non avrà diritto al beneficio.

Anche  nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro cessi prima di dicembre 2022, la riduzione sarà applicata, al fine di non determinare difformità di trattamento,  sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione.

Nei casi di  mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità la riduzione contributiva non va applicata.

Il testo completo della Circolare

A questo link potete consultare il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it