scioperoLe Pa che non hanno utilizzato l’applicativo Gepas per inviare le comunicazioni di adesione agli scioperi dovranno mettersi in regola entro il 1° settembre: il Dipartimento della Funzione pubblica informa che, a partire dal 1° settembre 2016, l’unica modalità di comunicazione considerata utile agli adempimenti di cui all’art. 5 della legge n. 146/1990 sarà quella della trasmissione dei dati attraverso la piattaforma GEPAS.

 

Si fa presente che il Dipartimento della Funzione Pubblica interviene, presso le Amministrazioni interessate, solo per gli scioperi di livello nazionale e interregionale e che, sul sistema GEPAS, apparirà, per quanto riguarda i dati di adesione del personale, solo tale tipologia di scioperi. Si fa presente, inoltre, che i dati di adesione relativi agli scioperi regionali, provinciali, territoriali e locali non dovranno essere inviati al Dipartimento.

 

I compiti delle Amministrazioni che ricevono una proclamazione di sciopero sono quelli di procedere, così come generalmente indicato negli Accordi riguardanti i servizi pubblici essenziali, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’effettuazione dello sciopero, alla diffusione della comunicazione all’utenza, nonché alla formazione dei contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili, seguendo quanto indicato negli Accordi relativi ai servizi pubblici essenziali nazionali e locali, in modo che i lavoratori che vogliano scioperare possano esercitare il diritto di richiedere la sostituzione, ove possibile.

 

Le stesse Amministrazioni hanno, inoltre, secondo quanto indicato dall’articolo 5 della Legge n. 146/90, aggiornata dalla Legge n. 83/2000, il compito di rendere pubblico “tempestivamente” (anche attraverso l’inserimento sul sito internet istituzionale dell’Ente) il numero dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero e l’ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni, senza l’indicazione nominativa degli aderenti. Gli stessi dati vanno inviati alla Commissione di Garanzia e, così come richiesto nella circolare n. 17 del 3 agosto 1994 del Ministro della Funzione Pubblica, esclusivamente per gli scioperi nazionali e interregionali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.