La prossima scadenza, relativa al periodo gennaio-marzo 2015, è fissata per il 10 Aprile 2015. Il pagamento è possibile anche con il Mav.
Dal 1° gennaio 2015 sono stati aggiornati, secondo l’indice Istat i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps per i collaboratori domestici. Sono calcolati in modo diverso a seconda che il collaboratore familiare presti la propria attività lavorativa con orario inferiore o superiore alle 24 ore settimanali. Se non supera le 24 ore, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione.
Se l’orario, invece, è di almeno 25 ore settimanali, il contributo orario prescinde dalla retribuzione corrisposta ed è fisso per tutte le ore lavorate. La retribuzione presa a riferimento per determinare il contributo corrispondente comprende, oltre alla paga oraria concordata tra le parti, anche la tredicesima mensilità e l’eventuale indennità di vitto e alloggio, calcolate in misura oraria. Il contributo previdenziale che garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è versato, oltre che per le ore di effettivo di lavoro, anche per quelle di assenza comunque retribuite (malattia, ferie, festività eccetera).
Il Versamento Trimestrale. Dal 2013, per i soli rapporti di lavoro a tempo determinato, è previsto un contributo addizionale di finanziamento dell’Aspi, a carico del datore di lavoro, nella misura del 1,40 per cento. Il versamento è trimestrale e deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento. La prossima scadenza per il pagamento dei contributi, relativi al 1° trimestre (gennaio-marzo), sarà dunque il 10 aprile prossimo. In caso di conclusione del rapporto di lavoro, la contribuzione va versata entro i dieci giorni successivi alla cessazione. Il pagamento si può effettuare tramite bollettino Mav, utilizzando il circuito “Reti Amiche” (tabaccherie, sportelli bancari di Unicredit) o sul sito dell’Inps.
FONTE: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)