Continua, anche nel 2017, il blocco al salario accessorio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche? Chiarimenti dalla Corte dei Conti, Regione Puglia.
Il chiarimento arriva dalla Corte dei conti della Puglia, con la deliberazione n. 6/2017, con la quale si rinvengono ben cinque motivi di continuità anche nel nuovo esercizio dell’efficacia dell’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, che pone un tetto al trattamento accessorio e l’obbligo di riduzione dello stesso in base alle cessazioni del personale dal servizio.
La Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di “contabilità pubblica”. Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l’orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di “contabilità pubblica” strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.
L’art. 1, comma 236, della legge di stabilità 2016 impone un limite al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni “a decorrere dal 1° gennaio 2016” senza stabilire alcun termine finale per la vigenza del vincolo come, invece, prevedeva l’art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010 che fissava sino al 31 dicembre 2014 il termine per il contenimento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispetto al medesimo ammontare dell’esercizio 2010. Ed infatti, la deliberazione resa dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 378/PAR/2016, depositata in data 29/11/2016 e richiamata dall’Ente nella richiesta di parere, specifica che: “la legge di stabilità 2016 non prevede un orizzonte temporale precisamente definito come quello previsto dal Legislatore del 2010”.
Deve aggiungersi, poi, che la norma in esame è espressamente finalizzata ad “esigenze di finanza pubblica” che spetta soltanto al legislatore valutare ed eventualmente ritenere superate. Si rammenta, al riguardo, che la disposizione dettata dall’art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010, anch’essa, come già rilevato, avente le medesime finalità volte al contenimento della spesa pubblica, ha superato le censure di illegittimità costituzionale in virtù della ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale che tenga conto delle prospettive necessariamente pluriennali del ciclo di bilancio nonché della particolare gravità della situazione economica e finanziaria (Corte Costituzionale, sentenza n. 178/2015). Risulta, quindi, evidente, ad avviso della Sezione, la ratio perseguita dal legislatore con l’introduzione di tali norme caratterizzate dall’esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, esigenza che, attualmente, non sembra venuta meno.