Nuovo parere Anac fa da faro nella scelta delle nomine per le amministrazioni sui possibili Responsabili di progetto e di fase
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) risponde con un parere, tale 57/2024, alle richieste contenute in una nota pervenuta in data 16 luglio 2024, acquisita al prot. Aut. n.83429, affermando che, nell’adunanza del 6 novembre 2024, il Consiglio dell’Autorità ha approvato delle considerazioni atte a portare significativi chiarimenti in tema di nomina del Responsabile Unico di Progetto (RUP).
Nella richiesta di delucidazioni uno spazio particolarmente rilevante lo ha trovato il chiarimento sull’esistenza o meno di preclusioni all’adozione di atti amministrativi generali di organizzazione interna volti all’individuazione delle figure in capo a funzionari o dirigenti tecnici piuttosto che amministrativi.
I vincoli nella nomina del RUP per le amministrazioni
Il parere dell’Autorità si è reso necessario alla luce delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 36/2023, il quale ha completamente ridefinito il ruolo del “responsabile del procedimento”, sostituendolo con la figura del RUP, che ora assume un compito decisamente più ampio e articolato.
L’Anac ha sottolineato che con l’aggiornamento del codice si assiste ad una riconfigurazione giuridica del RUP in senso di responsabile unico del progetto e della realizzazione dell’intervento. In questo modo, spiega l’Autorità, si legittimano anche gli attuali poteri decisori della figura del RUP, il quale, pertanto, si colloca in una posizione intermedia tra il responsabile del servizio e il responsabile del procedimento, una figura che dispone esclusivamente di poteri istruttori, a meno che non coincida con il responsabile di servizio.
Approfondimenti legislativi
La legge, specificatamente la seconda comma dell’articolo 15, stabilisce che il RUP deve essere nominato tra i dipendenti, anche a tempo determinato così come previsto nell’all’I.2, dell’ente appaltante e, preferibilmente, entro un’unità responsabile del potere di spesa. In caso di mancata nomina nell’atto di avvio di un dato intervento, la responsabilità di tutte le fasi dell’incarico ricade sul responsabile dell’unità competente per l’intervento stesso, una procedura, che evita il rinvio alla legge 241/190, art. 5 co.2, scelta per eludere l’equivoco che ha considerato la figura giuridica del RUP in termini esclusivamente di responsabile del procedimento.
Lo stesso allegato I.2, inoltre, definisce i requisiti necessari, privilegiando l’aspetto esperienziale e pretendendo un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, nel caso in cui l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di un titolo di studio e di una formazione professionale specifici.
Si tratta, secondo l’Anac, di un passaggio che necessita di un particolare ossequio quello dell’individuazione, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, di un RUP in possesso di adeguati requisiti e competenze professionali. Nonostante, quindi, l’Anac abbia confermato che non esistono dei vincoli specifici riguardanti la scelta del RUP, resta fondamentale il rispetto delle indicazioni normative relative alla competenza e al posizionamento all’interno dell’ente.
Secondo l’articolo 15 del decreto, inoltre, è possibile nominare responsabili di fase specifici per ogni stadio dell’intervento. Questo approccio consente una equilibrata distribuzione di responsabilità al fine di evitare una concentrazione eccessivamente pressante in capo ad un singolo individuo.
Tale interpretazione delle nuove disposizioni avrebbe sollevato svariate perplessità, in special modo in relazione ai modelli organizzativi preesistenti. Alcune organizzazioni sindacali avrebbero persino suggerito che, nelle strutture con competenze diversificate, i ruoli del RUP e del responsabile di fase dovrebbero restare ben distinti e professionalmente separati, soprattutto al fine di evitare conflitti di interessi e nel rispetto di una corretta separazione tra le funzioni di controllo e di gestione.
Il principio del risultato
Un’annotazione piuttosto rilevante riguarda il netto collegamento tra il RUP e il principio del risultato, per il quale il responsabile unico deve assicurare il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico. Questo chiarisce, pertanto, che il RUP si configura come debitore di un’obbligazione di risultato.
Nell’ambito di questo quadro generale, gli estensori hanno previsto la possibilità di individuare specifici collaboratori nei responsabili di fase, oltre ad aver previsto che il RUP ha la possibilità di avvalersi della collaborazione dei dipendenti della stazione appaltante.
Alla luce di quanto detto, pertanto, il codice si rimette alla discrezionalità delle amministrazioni per il selezionamento del modello organizzativo ritenuto maggiormente idoneo ai fini dell’individuazione del RUP e, eventualmente, dei responsabili di fase sulla base dei requisiti di professionalità richiesti dalle norme. (Funz. Cons. 33/2024). È ovviamente necessario che il modello scelto non comporti sovrapposizioni di nessun tipo e garantisca una chiara separazione tra il momento della supervisione e quello dell’esecuzione.
In conclusione, le amministrazioni devono orientarsi verso un’organizzazione che favorisca la specializzazione dei ruoli, evitando, sostanzialmente, conflitti di interesse ed equivoci di varia natura dovuti alla poca trasparenza nella gestione dei contratti pubblici.
Fonte: articolo di Damiano Lalli