Ufficializzati dall’Inps i nuovi valori di riferimento delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e di accompagnamento alla pensione per il 2020, a seguito dell’adeguamento degli stessi alla variazione del costo della vita.
Rivalutazione Pensioni 2020: la circolare 147/2019 applica l’indice di rivalutazione calcolato dall’Istat, e a sua volta ufficializzato con il decreto 15 novembre 2019 dei ministeri dell’Economia e del Lavoro.
Con la circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, e l’impostazione dei relativi pagamenti. Nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2020.
Rivalutazione Pensioni 2020
La rivalutazione si attribuisce sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Quest’anno verrà applicato l’indice di rivalutazione dello 0,4%.
Determinazione importo complessivo
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione si considerano le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione delle seguenti:
- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che si considerano perequate singolarmente;
- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206/2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge n. 232/2016.
Pertanto la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2019 si determina in misura pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020. Salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Si riportano di seguito i valori provvisori del 2020. E si rammenta che l’importo del trattamento minimo si considera anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi |
1° gennaio 2020 | 515,07 € | 293,60 € |
IMPORTI ANNUI |
6.695,91 € |
3.816,60 € |
A questo link il testo completo della Circolare.