rivalutazione-pensioni-2019-come-cambiaRivalutazione Pensioni nel 2019: come cambia? La Perequazione è l’aumento collegato all’inflazione che viene riconosciuto ai trattamenti pensionistici secondo determinate condizioni.


La Rivalutazione Pensioni 2019 come cambia? La perequazione è il termine che identifica la rivalutazione dell’importo pensionistico legato all’inflazione. In pratica si tratta di un meccanismo attraverso il quale l’importo delle prestazioni medesime si adegua all’aumento del costo della vita come indicati dall’Istat. Il fine che la legge intende perseguire dibiene proteggere il potere d’acquisto del trattamento previdenziale pensionistico qualsiasi esso sia. In questi ultimi anni le modalità di erogazione della rivalutazione più volte riviste dal legislatore per esigenze endemiche di contenimento della spesa pubblica sino a generare molta confusione.

L’adeguamento di cui stiamo parlando deve essere effettuato su tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica (cioè dall’assicurazione generale obbligatoria e dalle relative gestioni dei lavoratori autonomi nonchè dai fondi ad essa sostitutivi, esonerativi, esclusivi, integrativi ed aggiuntivi): quindi rientrano sia le pensioni dirette (es. pensione di vecchiaiapensione anticipata) sia quelle indirette (pensione ai superstiti) a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni siano o meno integrate al trattamento minimo.

Sino al 31 Dicembre 2011

Prima della Riforma Fornero la legge 388/2000 aveva suddiviso – a partire dal 1° gennaio 2001 – la perequazione in tre fasce all’interno del trattamento pensionistico complessivo e l’adeguamento veniva concesso in misura piena, cioè al 100% per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo; scendeva al 90% per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo; e ancora calava al 75% per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo. Prima del 2001 la materia era regolata dall’articolo 24, della legge 41/1986 che garantiva un adeguamento pieno sino a 2 volte il minimo, al 90% tra le 2 e le 3 volte il minimo e del 75% per le fasce eccedenti il triplo del minimo.

Si rammenta che circa le modalità con le quali si effettua l’adeguamento dal 1° gennaio 1999 l’articolo 34, comma 1 della legge 448/1998 ha previsto che la perequazione si effettua in via cumulata. Cioè ai fini dell’individuazione dell’indice di perequazione da attribuire si prende a riferimento il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti erogati dall’Inps nel Casellario Centrale dei Pensionati, per ciascun pensionato.

Dal 1° gennaio 2012

Con il Decreto legge 201/2011 è stato invece disposto il blocco dell’indicizzazione nei confronti delle pensioni che erano di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps. Le pensioni di importo inferiore invece adeguate pienamente all’inflazione (+ 2,7% nel 2012 e + 3% nel 2013). Dal 1° gennaio 2014, la legge 147/2013, ha introdotto un sistema di rivalutazione suddiviso in cinque scaglioni prorogato poi dalla legge 208/2015 sino al 31 dicembre 2018.

Per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l’adeguamento avviene in misura piena (100%); pensioni di importo superiore e sino a quattro volte trattamento minimo riconosciuto il 95% dell’adeguamento; a quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l’adeguamento è pari al 75%; adeguamento che scende al 50 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo e al 45% per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo inps.

Su queste norme si è poi inserita la Sentenza della Corte Costituzionale 70/2015 con la quale la Consulta ha dichiarato incostituzionale il blocco biennale previsto dalla Legge Fornero sui trattamenti superiori a 3 volte il minimo. Per accogliere la censura della Corte l’esecutivo è intervenuto con il decreto legge 65/2015, un provvedimento che tuttavia ha garantito una rivalutazione parziale e retroattiva solo dei trattamenti ricompresi tra 3 e 6 volte il minimo inps lasciando sostanzialmente confermato il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo inps.

Dal 1° gennaio 2019

Per il triennio 2019-2021 l’articolo 1, co. 260 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha ulteriormente rivisto il meccanismo di perequazione nella seguente misura: per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l’adeguamento avviene in misura piena (100%); per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte al trattamento minimo riconosciuto il 97% dell’adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l’adeguamento è pari al 77%; adeguamento che scende al 52% per i trattamenti pensionistici tra cinque e sei volte il minimo; al 47% per i trattamenti superiori a 6 volte e sino ad 8 volte il trattamento minimo inps; al 45% per i trattamenti pensionistici tra le 8 e le 9 volte il minimo e al 40% per quelli di importo superiore a 9 volte il minimo Inps.