Corte dei conti: con la deliberazione n. 103/2017/PAR la Sezione di controllo per l’Abruzzo si pronuncia sul ritardo del bilancio: può bloccare le assunzioni anche nei comandi e distacchi?
La mano pesante della Corte dei conti in tema di spesa del personale trova un’ulteriore conferma con l’interpretazione restrittiva del divieto di nuove assunzioni. Nella misura in cui il legislatore vieta, fino a quando le amministrazioni non abbiamo provveduto all’adozione (tardiva) degli atti contabili fondamentali, sia le “… assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto …”, sia la stipula di “… contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi” del divieto, emerge cristallina la finalizzazione del precetto normativo come indirizzata a precludere ogni e qualsivoglia “spesa per il personale” quand’anche non riconducibile ad una “nuova assunzione” in senso stretto bensì ad un suo “surrogato elusivo” (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati).
Che anzi, in tale logica, può finanche paventarsi come elusivo del divieto de quo il ricorso da parte dell’amministrazione inadempiente all’istituto del comando che, su altro e differente versante, come visto, è stato configurato quale operazione “finanziariamente neutra” e non comportante “… la costituzione di un rapporto di impiego” (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 12/2017/QMIG): proprio in ragione del carattere “permanente” del divieto legale in parola – poiché lo stesso si protrae “fin quando non abbiamo adempiuto” (art. 9, comma 1-quinquies, primo periodo) le amministrazioni inottemperanti all’approvazione (tardiva) dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato -, l’utilizzo di personale in comando in luogo di “nuove assunzioni”, lungi dallo spronare le amministrazioni all’adempimento, potrebbe costituire, di fatto, un aggiramento della preclusione nonché, e soprattutto, un possibile fattore di ulteriore perpetuarsi del ritardo con la perdita di effettività e vanificazione, a tal punto, della sanzione contemplata dal legislatore.
Le medesime considerazioni devono essere estese anche alle assunzioni, caratterizzate dalla “non stabilità”, del personale destinato alle segreterie degli organi di indirizzo politico, delle commissioni consiliari e del Difensore civico regionale e, infine, seppure con le precisazioni a seguire, alle assunzioni effettuate dalla Regione su indicazione dei capogruppo consiliari, quale modalità di reclutamento alternativa all’assunzione diretta da parte dei Gruppi.
In allegato il testo completo della Sentenza.