La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 195/2024, ha chiarito quali risorse rientrano nel perimetro di applicazione del tetto di spesa relativo al trattamento accessorio del personale pubblico, sancito dall’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017.
Questa norma impone che le risorse destinate al trattamento accessorio non superino determinati livelli: un principio valido per tutte le categorie di dipendenti, inclusi titolari di posizioni organizzative, dirigenti, segretari comunali e provinciali.
Il quesito posto ai giudici contabili
Il sindaco di un Comune ha richiesto alla Corte un parere in merito all’interpretazione del tetto di spesa. La domanda era incentrata su tre questioni principali: se il limite al salario accessorio rappresentasse un tetto unico e complessivo per tutte le risorse, se eventuali riduzioni di fondi destinate al segretario comunale potessero essere riallocate al fondo delle posizioni organizzative, e se esistesse la possibilità di incrementare tali risorse solo attraverso la deroga prevista dall’articolo 11-bis del Decreto-Legge n. 135/2018.
La risposta della Corte
La Corte dei Conti ha confermato che il tetto di spesa stabilito dall’art. 23, co. 2, del D.Lgs. 75/2017, riguarda l’ammontare complessivo di tutte le risorse destinate al trattamento accessorio del personale. Questo significa che il limite si applica in modo unitario, senza distinzione tra i diversi fondi relativi ai dipendenti, alle posizioni organizzative e ai segretari comunali. Pertanto, la somma totale delle risorse destinate a questi scopi non può superare il livello fissato all’interno del decreto (che è quello relativo all’anno 2016).
La Corte ha sottolineato che il principio guida della norma è quello del contenimento della spesa pubblica, e che il limite deve essere osservato nella sua globalità. Di conseguenza, non è possibile considerare i fondi per il trattamento accessorio come separati o soggetti a limiti individuali.
Ridistribuzione delle risorse destinate al tetto di spesa del trattamento accessorio
Un altro punto cruciale riguarda la possibilità di riallocare risorse tra diversi fondi. In tal senso, la Corte ha affermato che un eventuale calo delle risorse destinate a una specifica categoria, come nel caso delle riduzioni strutturali del salario accessorio del segretario comunale, non può automaticamente portare a un incremento delle risorse destinate alle posizioni organizzative o ad altre categorie. Questo tipo di riorganizzazione delle risorse è soggetta a contrattazione decentrata e non è possibile operare trasferimenti senza rispettare le normative contrattuali in vigore.
Deroghe e adeguamenti
La Corte ha anche precisato che l’unica deroga al tetto di spesa, per i Comuni privi di dirigenza, è quella introdotta dall’articolo 11-bis del D.L. n. 135/2018. Questa disposizione consente un limitato adeguamento delle indennità per i titolari di posizioni organizzative già in servizio, ma non prevede un aumento indiscriminato delle risorse complessive destinate al trattamento accessorio.
La delibera della Corte dei Conti della Lombardia ribadisce pertanto la necessità di rispettare rigorosamente il limite complessivo delle risorse per il trattamento accessorio del personale pubblico, previsto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Questo limite deve essere considerato come un tetto unico che include tutte le categorie di dipendenti. Eventuali variazioni nelle risorse destinate al personale devono essere gestite attraverso una contrattazione decentrata, nel rispetto delle deroghe specifiche previste dalla legge.