riscatto-laurea-dipendenti-pubblici-2018Riscatto Laurea Dipendenti Pubblici 2018: come funziona il meccanismo per i dipendenti statali? Ecco un breve vademecum.


Normalmente durante il corso degli studi universitari, lo studente non svolge alcuna attività lavorativa. Il nostro ordinamento giuridico valuta meritevole di una particolare tutela previdenziale l’impegno dello studente nell’attività di studio e, pertanto, gli consente il recupero in via onerosa ai fini pensionistici di tali periodi.

 

La facoltà di riscatto è stata prevista in origine dall’articolo 2-novies del decreto legge 30/1974 convertito con legge 114/1974 per il tramite della riserva matematica. In seguito l’articolo 2 del decreto legislativo 184/1997 ha ridisciplinato la regolamentazione del riscatto contributivo dei corsi universitari. Secondo tale disposizione la facoltà di riscatto è oggi riconosciuta a tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (lavoratori dipendenti ed autonomi), nonchè alle forme ad essa sostitutive ed esclusive (dipendenti pubblici) ed alla gestione separata.

 

A questo link alcuni chiarimenti sull’aspettativa nel Pubblico Impiego.

 

Riscatto Laurea Dipendenti Pubblici 2018

 

La prestazione è rivolta a tutti i dipendenti pubblici iscritti a tutte le forme esclusive ( CPDELCPSCPICPUG e CTPS).

 

Sono riscattabili a domanda e con onere a carico dell’interessato i seguenti periodi:

 

  • periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti il diploma di laurea, diploma universitario, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca (articolo 2, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184) La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più corsi di studi o il riscatto può essere chiesto anche parzialmente (circolare ex Inpdap 24 febbraio 1999, n. 12) nella dizione diplomi universitari sono da ricomprendere ogni titolo, anche diversamente denominato, rilasciato dalle università o da istituti di livello universitario, secondo i diversi ordinamenti didattici (informativa ex Inpdap 24 gennaio 2000, n. 5). I periodi richiesti non devono risultare già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto o volontaria, non solo nel fondo in cui è diretta la domanda, ma anche negli altri regimi previdenziali indicati all’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, gestioni speciali del fondo stesso per i lavoratori autonomi, fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).
  • periodi successivi al 31 dicembre 1996 nella misura massima di tre anni, in cui il rapporto di lavoro sia interrotto o sospeso in base a specifiche norme di legge o di contratto e che risultino privi di copertura assicurativa, come ad esempio aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di studio e le interruzioni per motivi disciplinari (articolo 5 decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564);
  • periodi successivi al 31 dicembre 1996 di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro privi di copertura assicurativa. Non risulta emanato il decreto ministeriale per l’esatta individuazione dei corsi di formazione professionale, di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso nel mercato del lavoro (articolo 6, d.lgs. 564/1996);
  • periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa (articolo 7, d.lgs. 564/1996);
  • periodi successivi al 31 dicembre 1996 di non effettuazione della prestazione lavorativa, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico non coperti da contribuzione obbligatoria (articolo 8, d.lgs. 564/1996);
  • periodi corrispondenti al congedo parentale collocati al di fuori del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 35, comma 5, decreto legislativo 26 mazo 2001, n. 151. I periodi non coperti da assicurazione che danno luogo al congedo parentale, possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, a condizione che i richiedenti possano far valere all’atto della domanda almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. La facoltà di riscatto del congedo parentale non è cumulabile con la facoltà di riscatto del corso legale di laurea, per le domande presentate fino al 31 dicembre 2015.  Dal 1° gennaio 2016 l’articolo 1, comma 298, legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha abolito il regime di incumulabilità/alternatività. Di conseguenza per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016 la facoltà di riscattare il periodo di congedo parentale e il periodo legale del corso di laurea opera anche cumulativamente, anche con riferimento a “periodi” antecedenti alla predetta data del 1° gennaio 2016 (circolare INPS 29 febbario 2015, n. 44).

 

Periodi per la facoltà di riscatto

 

Inoltre, la facoltà di riscatto opera per i seguenti periodi:

 

  • titoli di studio accademici conseguiti all’estero, oggetto di specifico riconoscimento ai fini previdenziali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) decreto del Presidente della Repubblica 2009, n. 189 (messaggio INPS 22 luglio 2014, n. 6208);
  • diploma di Accademia delle Belle Arti e tutti quei diplomi, titoli di studio o corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni (sentenza della Corte Costituzionale 2000, n. 52; nota operativa ex Inpdap 1° febbraio 2006, n. 10);
  • diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM (Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) per corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 (nota operativa ex Inpdap 14 maggio 2009, n. 25). Le Istituzioni AFAM rilasciano in analogia al sistema universitario: il diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master;
  • periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia antecedenti al 31 dicembre 1996 (articolo 1, commi 789 e 790, legge 27 dicembre 2006, n. 296; decreto ministreriale 31 agosto 2007; circolare ex Inpdap 8 aprile 2008, n. 6);
  • periodi di lavoro effettuati all’estero ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, del Dlgs. n. 184/97 e periodi di aspettativa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 184/1997 (circolare ex Inpdap 24 febbraio 1999, n. 12);
  • periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, non coperti da alcuna contribuzione, successivi al 1° gennaio 2009 (nota operativa ex Inpdap 7 maggio 2009, n. 24);
  • periodi di congedo per la formazione ai sensi dell’articolo 5, legge 8 marzo 2000, n. 53;
  • corsi necessari per l’ammissione in servizio (nota operativa ex Inpdap 18 marzo 2010, n. 11);
  • ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.