Riscatto Laurea Agevolato e Pace Contributiva nel 2021: alcune utili indicazioni da parte dell’INPS.
L’Inps, attraverso il messaggio 1921-2021, ha offerto chiarimenti sull’art. 20 D.L. 4/2019, specificando che le disposizioni contenute nei commi 1-5 riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.
Riscatto Laurea Agevolato e Pace Contributiva nel 2021
Il riscatto agevolato, dei periodi scoperti da contribuzione obbligatoria, può essere fruito nel triennio 2019-2021.
L’articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo (cfr. il comma 6 del medesimo articolo, che ha aggiunto il comma 5-quater all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).
L’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità c.d. agevolate, di cui all’articolo 2, comma 5-quater, D.Lgs. 184/1997, è misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.
Questa agevolazione contributiva prevede che un lavoratore possa riscattare gli anni di studio universitari, con un importo minore rispetto al riscatto ordinario, ma con alcune limitazioni rispetto a quest’ultimo strumento.
Ricordiamo che il riscatto agevolato della laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.
Ovviamente il riscatto di laurea è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.
La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.
Periodi riscattabili e non riscattabili
Si possono riscattare:
- i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- o i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- poi i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- infine i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
Mentre i periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:
- di iscrizione fuori corso;
- già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).
Il testo completo del Messaggio
A questo link il testo completo del documento.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it