Una recente Sentenza della Cassazione, la numero 6827/2023, ha fornito chiarimenti sulla fattispecie dell’abuso di contratti a termine nella Pa e sulle modalità di risarcimento dei danni.
La disciplina del contratto a tempo determinato e delle altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni è contenuta nell’art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 49 della legge 133 del 23 Agosto 2008.
Viene confermato infatti che le Pubbliche amministrazioni possano ricorrere all’utilizzo di contratti a tempo determinato per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale.
Ma uno degli aspetti più controversi dello stipulare dei contratti a tempo determinato, anche nelle Pubbliche amministrazioni, è quello dell’abuso del loro utilizzo.
Scopriamo cosa hanno deciso sull’argomento i giudici cassazionisti.
Risarcimento danni per abuso di contratti a termine nella Pa
La pronuncia in materia di reiterazione dei contratti a termine afferma che il risarcimento del danno per l’illegittimo reiterazione abuso di questa tipologia contrattuale alle dipendenze della Pa rigurda la perdita di chance di una diversa occupazione (risarcimento di danno comunitario), e va riconosciuto esente da tasse.
Nei fatti, la ricorrente, con istanza presentata all’Agenzia delle entrate, chiedeva il rimborso delle ritenute effettuate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulle somme erogate a seguito di sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro ed aveva disposto il risarcimento dei danni cagionati dalla precarietà dell’occupazione lavorativa.
La Commissione tributaria regionale aveva rigettato la domanda della ricorrente.
Al contrario i giudici della Cassazione evidenziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto la somma riconosciuta nel primo grado di giudizio in favore della ricorrente aveva natura risarcitoria, in relazione alla condizione di precarietà lavorativa e non reddituale, e come tale non era assoggettate a tassazione.
La suprema Corte accoglie il ricorso motivando che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato (d.lgs. n. 165/2001, art. 36), al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell’onere probatorio.
Il testo completo della Sentenza
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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it