A fare chiarezza sull’eventuale possibilità di riproposizione per una mozione respinta in prima lettura dal Consiglio comunale è un recente parere del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno.


Al centro della vicenda la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, avanzata da un quinto dei consiglieri, per discutere nuovamente una mozione già respinta in precedenza. Il Presidente del Consiglio, di fronte a tale richiesta, si era interrogato sulla sua obbligatorietà, anche in considerazione dei costi associati all’adunanza.

Come funziona una mozione? Quale procedura segue?

Nel contesto di un consiglio comunale, una mozione rappresenta una proposta scritta e articolata, presentata da uno o più consiglieri, con l’obiettivo di:
  • sottoporre all’attenzione del Consiglio un determinato argomento o questione di interesse pubblico
  • promuovere un’ampia discussione e un confronto di idee all’interno dell’assemblea
  • indirizzare l’azione del Sindaco, della Giunta o del Consiglio stesso su specifiche tematiche
  • ed esprimere infine un giudizio o una presa di posizione su un dato fatto o avvenimento.

Funzionamento di una mozione:

  1. Presentazione: la mozione viene redatta per iscritto e sottoscritta dai consiglieri proponenti. Deve contenere una chiara esposizione dell’argomento trattato, le motivazioni alla base della proposta e le relative richieste da rivolgere al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio.
  2. Ammissibilità: la mozione viene esaminata dal Presidente del Consiglio per verificarne la conformità al regolamento e la sua ammissibilità. In caso di esito positivo, viene inserita all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
  3. Discussione e voto: durante la seduta consiliare, la mozione viene illustrata dai proponenti e discussa dai consiglieri. Seguono eventuali emendamenti e modifiche al testo originario. Al termine della discussione, la mozione viene sottoposta a voto.
  4. Esito: se la mozione viene approvata a maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio assume una delibera che impegna il Sindaco, la Giunta o il Consiglio stesso a seguire gli indirizzi espressi nella mozione. In caso di mancata approvazione, la mozione viene respinta e non ha alcun effetto.

Il recente parere dal DAIT fornisce ulteriori chiarimenti su cosa accade proprio in caso di respingimento.

Riproposizione mozione respinta dal Consiglio comunale

Una mozione respinta dal Consiglio Comunale può essere riproposta in una seduta successiva? Il parere del Ministero chiarisce che l’articolo 39, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 impone al Presidente del Consiglio di convocare il Consiglio quando ne fa richiesta un quinto dei consiglieri. In tal caso, il Presidente ha il solo compito di verificare la legittimità della richiesta, ossia il numero dei firmatari, senza poter entrare nel merito della mozione stessa. Spetta infatti al Consiglio, nella sua totalità, valutare la legalità della convocazione e l’ammissibilità della mozione, a meno che il suo oggetto sia palesemente illecito, impossibile o estraneo alle competenze dell’assemblea.

Per quanto riguarda la tempistica, il regolamento del Consiglio stabilisce che le mozioni presentate per iscritto e sottoscritte da almeno un capogruppo o tre consiglieri, debbano essere discusse entro 30 giorni dalla loro presentazione. In merito alla riproposizione, l’articolo 48, comma 5, del regolamento stabilisce che una mozione respinta non può essere discussa e votata nella stessa seduta. Tuttavia, tale divieto non preclude la sua riproposizione in una seduta successiva.

Anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4288 del 2020, ha avvalorato questa interpretazione, affermando che una mozione respinta può essere oggetto di votazione in un’adunanza successiva. Si tratta di una procedura legittima che, in sintesi, rappresenta un diritto dei consiglieri volto a garantire un dibattito approfondito e un’attenta valutazione delle proposte presentate.

Il testo del parere

Qui il documento completo.