riproporzionamento-permessi-104-dipendenti-stataliL’ARAN ha fornito in un parere alcune interessanti indicazioni in merito al riproporzionamento dei permessi 104 per i Dipendenti Statali.


L’ARAN interviene in particolare sul riproporzionamento dei permessi legge n. 104/1992 per il part-time verticale e sul mancato rispetto dell’orario di servizio.

Legge 104: ecco cosa cambia per i lavoratori part-time.

La questione, nello specifico, verte attorno al seguente interrogativo:

“Come va operato il riproporzionamento dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 per il personale in regime di part-time verticale, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione sulla materia?”

A questo quesito risponde l’ARAN in un’interessante orientamento applicativo.

Riproporzionamento permessi 104 Dipendenti Statali: le indicazioni dell’ARAN

L’ARAN ha espresso tutti i dettagli nel parere CFC34.

“Con riguardo alle disposizioni dell’art. 59, comma 9, del CCNL 2016/2018 in materia di riproporzionamento delle assenze e dei permessi nei confronti dei lavoratori in regime di part-time verticale, si ritiene che l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22925/2017, ribadito anche nella sentenza n. 4069 del 20/02/2018, in tema di permessi ex legge n. 104/1992, per l’autorevolezza della fonte rappresenti un indirizzo applicativo concreto e fattuale non in contraddizione con il principio generale espresso nella clausola contrattuale in oggetto di cui, anzi, condivide la logica.

Fermo restando, quindi, il generale obbligo di riproporzionamento sancito dalla richiamata clausola contrattuale nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale, in considerazione della natura di strumento di politica socio-assistenziale del permesso riconosciuto per l’assistenza alla persona con grave disabilità, a parere della Suprema Corte non va operato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ex art. 33 della legge n. 104/1992 nei confronti del lavoratore con contratto a part-time verticale che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50% rispetto all’ordinario orario lavorativo in regime di full time.”

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it