rinnovo-contratto-enti-locali-2018Rinnovo del Contratto Enti Locali 2018: una guida alla versione definitiva del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i circa 467.000 pubblici dipendenti appartenenti al comparto Funzioni locali, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio e altri enti territoriali.


Il rinnovo del contratto enti locali 2018 riconosce aumenti economici (qui il dettaglio con le tabelle) pari a circa 85 Euro medi e prevede altresì, per il 2018, un elemento perequativo della retribuzione con valori più elevati per le categorie e posizioni economiche collocate nelle fasce più basse della scala parametrale in ossequio all’accordo del 30 novembre 2016 che ha guidato tutti i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.  Nello specifico gli aumenti mensili andranno da un minimo di 52 euro per i lavoratori di categoria A1 a 90,3 euro per quelli di categoria D6.

 

Ai nuovi stipendi dovrà poi aggiungersi l’indennità di vacanza contrattuale decorrente dal 1° luglio 2010 che andrà da un minimo di 122,4 euro per gli A1 fino a un massimo di 212,52 euro per i D6. Sono riconosciuti anche gli arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017 corrisposti una tantum in busta paga. Dalla fine del 2018, con decorrenza 2019, è previsto, infine, un incremento dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa. Il rinnovo avrà effetti anche sul personale andato in pensione nel triennio 2016-2018.

 

L’accordo interviene sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi (assenze, permessi e congedi, orario di lavoro ore, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile) superando le vecchie disposizioni non più attuali. Tra i nuovi istituti si segnalano: i permessi per l’effettuazione di terapie, visite specialistiche ed esami diagnostici; la disciplina delle ferie solidali, che consente ai dipendenti con figli minori in gravi condizioni di salute, che necessitino di una particolare assistenza, di poter utilizzare le ferie cedute da altri lavoratori; alcune tutele per le donne vittime di violenza le quali, oltre al riconoscimento di appositi congedi retribuiti, potranno avvalersi anche di una speciale aspettativa.

 

Calcolo indennità

 

Le amministrazioni devono inoltre ricordare la necessità di individuare e liquidare gli incrementi determinati sulle indennità di turno. E i compensi per le attività aggiuntive svolte nelle giornate festive. Le prestazioni svolte a questi titoli rispettivamente nel 2016, dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2018 e dal 1° aprile devono essere ricalcolate con gli aumenti dettati dal contratto nazionale.

 

Copertura Economica

 

A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice.

 

Il riconoscimento della polizia locale

 

Il nuovo contratto porta in dote il riconoscimento «storico» delle funzioni di polizia locale, destinatarie di un’apposita sezione del Ccnl. C’è in particolare la ricezione delle disposizioni di cui all’articolo 22 co. 3-bis del Dl 50/2017 che pone a carico dei privati le ore di servizio aggiuntivo prestate dai vigili per lo svolgimento delle attività di sicurezza stradale in occasione di attività e iniziative di carattere privato. Le ore in questione vengono remunerate al pari dell’orario straordinario ma non concorrono al superamento del tetto di ore individuali di straordinario. Ma non solo. Viene rivista l’indennità di funzione dei vigili che sarà parametrata sia alle responsabilità del grado sia alle mansioni legate ai servizi operativi entro un massimo di 3mila euro annui lordi (corrisposta per 12 mensilità). Viene prevista l’indennità di servizio esterno per il personale che rende la prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni.

 

Norme ad hoc anche per gli avvocati (i cui compensi professionali vengono espressamente indicati tra i trattamenti accessori erogabili in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato) e per i giornalisti. Per questi ultimi si prevede esplicitamente l’inquadramento nella categoria D dei contenuti professionali di base dell’attività di comunicazione istituzionale, giornalismo pubblico e rapporti con i media.

 

La tutela per le malattie gravi

 

Sono state anche ampliate le tutele riconosciute in caso di malattie gravi che richiedano terapie salvavita (quali chemioterapia ed emodialisi): infatti, le condizioni di miglior favore, prima circoscritte ai soli giorni di assenza nei quali si effettuano le terapie, sono estese anche al periodo successivo nel quale sia impossibile tornare al lavoro, per gli effetti invalidanti dovuti alle terapie effettuate. Il contratto ha inoltre recepito le nuove disposizioni sulle Unioni civili, prevedendo che tutte le tutele del contratto riferite al matrimonio riguardino anche ciascuna delle parti dell’unione civile.

 

Il CCNL ha poi provveduto ad aggiornare le tipologie di rapporto di lavoro flessibile con particolare riguardo ai contratti di lavoro a tempo determinato, in coerenza con i principi di non discriminazione più volte affermati anche a livello europeo e con le modifiche normative recentemente introdotte. A tal fine, sono state estese ai dipendenti con contratto a termine alcune tutele (ad esempio, in materia di ferie e di diritto allo studio). Presso ciascuna amministrazione, è stato inoltre previsto un tetto complessivo per i rapporti di lavoro flessibile.

 

All’interno dell’intesa siglata c’è poi una revisione del codice disciplinare dei dipendenti pubblici, prevedendo specifiche sanzioni in caso di assenze ingiustificate in prossimità dei giorni festivi o per assenze collettive.

 

In allegato il testo completo.