Un recente parere dell’Aran, il CFL 238, si occupa di rispondere al seguente interrogativo: è possibile riconoscere un rimborso chilometrico per le spese di viaggio al personale di altro Comune impiegato in convenzione con il metodo dello scavalco condiviso?
Il CCNL del 2022, nel suo articolo 23, comma 4, costituisce un quadro normativo che consente di riconoscere il trattamento di trasferta in contesti specifici, aprendo la porta a un’importante flessibilità nelle dinamiche lavorative del personale comunale.
Tuttavia, l’articolazione e la gestione della trasferta richiedono un approfondimento ulteriore, come sottolineato dall’art. 57, comma 9, dello stesso CCNL.
Regolamentazione della trasferta nel CCNL Funzioni Locali
In particolare, l’articolo 57, comma 9, del CCNL delinea un approccio che riconosce agli enti locali un ruolo cruciale nella regolamentazione della trasferta. Questa disposizione conferisce loro la facoltà di stabilire una disciplina dettagliata in base alle proprie esigenze organizzative.
Ciò significa che gli enti locali hanno la libertà di adattare le norme generali alle specifiche caratteristiche del proprio contesto lavorativo e alle dinamiche locali.
Un aspetto fondamentale di questa autonomia è la possibilità di concentrarsi sugli aspetti non completamente regolati dall’articolo 23 del CCNL. Questo offre agli enti locali l’opportunità di creare norme interne mirate a coprire eventuali vuoti normativi o specifiche situazioni non previste dal testo generale.
In questo modo, la regolamentazione della trasferta diventa un processo dinamico, capace di adattarsi alle mutevoli esigenze organizzative e ai contesti locali.
Le competenze degli enti locali si estendono anche alla definizione delle modalità procedurali legate alla trasferta. Ciò include la redazione di atti conformi agli ordinamenti locali, che fungono da strumenti pratici per attuare e gestire la normativa in questione.
Inoltre, la definizione di documentazione necessaria per i rimborsi e altri dettagli pratici rientra anch’essa nelle responsabilità degli enti locali, sottolineando la loro centralità nella concreta applicazione delle disposizioni relative alle trasferte.
Rimborso chilometrico per le spese di viaggio dei dipendenti comunali
Il comma 5 dell’art. 51 del TUIR (DPR n. 917/1986) stabilisce che i rimborsi di spese documentate per trasferte o missioni al di fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito.
La risoluzione del 30 ottobre 2015, n. 92/E, conferma che le indennità chilometriche devono basarsi sulle tabelle ACI (qui quelle per il 2024 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.298 del 22-12-2023). È necessario considerare percorrenza, tipo di automezzo e costo chilometrico. La risoluzione delinea anche il trattamento fiscale nel caso di discrepanza tra la distanza percorsa e quella calcolata dalla sede di servizio.
Recentemente, con la risposta ad interpello n. 405/2022 del 2 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un Comune che chiedeva chiarimenti sull’applicabilità dell’art. 51, comma 5, del TUIR. In breve, se il rimborso basato sul trasporto pubblico è uguale o inferiore a quello calcolato dalle tabelle ACI, è non imponibile. Al contrario, se è maggiore, la differenza costituisce reddito imponibile.
La risposta al quesito da parte dell’Aran
Tornando al quesito specifico, il rimborso chilometrico per le spese di viaggio dei dipendenti comunali di altri enti, impiegati in convenzione con il metodo dello scavalco condiviso, trova il suo fondamento nell’articolo 23, comma 4, del CCNL.
In particolare l’Aran evidenzia la necessità di una gestione condivisa degli aspetti finanziari connessi agli spostamenti del personale tra Comuni.
L’obbligo di definire le modalità di riparto degli oneri economici in sede di convenzione rappresenta un passo significativo verso una gestione trasparente e equa delle risorse finanziarie coinvolte nelle trasferte del personale. Questo implica che gli enti locali coinvolti devono negoziare e concordare come affrontare e suddividere i costi associati agli spostamenti, garantendo un approccio che rifletta le necessità di entrambe le parti.
La pianificazione non riguarda solo la distribuzione dei costi, ma anche la previsione di situazioni potenzialmente complesse e la definizione di soluzioni preventive.
Infine nella gestione delle risorse economiche legate alle trasferte, è fondamentale stabilire in modo inequivocabile i ruoli e le responsabilità di ciascun ente coinvolto. Ciò assicura che ogni parte comprenda il proprio contributo e si assuma la responsabilità delle azioni necessarie per garantire una corretta esecuzione della convenzione.
Il testo del parere dell’Aran
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it