7mila forestali passeranno nell’arma dei Carabinieri. Lo mette nero su bianco la bozza di decreto legislativo diffusa ieri in via ufficiale dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Legge Madia (legge 124/2015). In attesa che il testo definitivo sia trasmesso alle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato lo schema di massima conferma quasi tutte le novità già anticipate nei giorni scorsi su pensionioggi.it.
Si prevede in particolare la successione dell’Arma dei Carabinieri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo Forestale dello Stato, compresi i contratti individuali di lavoro stipulati col personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, nr. 124. Nel tentativo di mantenere inalterate le funzioni attualmente svolte dai forestali all’Arma dei Carabinieri saranno attribuite le funzioni in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare. In particolare l’Arma dovrà prevenire e reprimere le violazioni compiute in danno dell’ambiente, del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale, le frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari.
L’organizzazione forestale dell’Arma comprenderà reparti dedicati, in via prioritari o esclusiva, all’espletamento, nell’ambito delle competenze attribuite all’Arma dei Carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell’organizzazione territoriale. Il trasferimento prevede comunque piccoli contingenti specializzati riservati ai Vigili del fuoco, alla Polizia e alla Guardia di finanza. Il decreto allega al riguardo una tavola con l’indicazione delle amministrazioni riceventi il personale del corpo forestale.
La migrazione. Il trasferimento del personale avverrà in diretta corrispondenza delle funzioni attribuite, salvaguardandone l’unitarietà e la professionalità esistenti, nonché contemperando tali criteri con l’eventuale facoltà di optare per il transito in altre Amministrazioni pubbliche. In particolare si attribuisce al Capo del Corpo forestale dello Stato sulla base di specifici criteri, elencati in ordine di priorità, legati alle funzioni attribuite, la facoltà di individuare l’amministrazione di destinazione per tutto il personale dipendente, adottando uno specifico provvedimento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Entro i successivi 60 giorni gli interessati potranno presentare domanda per essere destinato ad altra amministrazione dello Stato alla quale sono attribuite funzioni, competenze e attività del Corpo forestale dello Stato (in particolare Guardia Di Finanza, Vigili del Fuoco, Ministero delle Politiche Agricole, Arma dei Carabinieri), ovvero optare, anche in via subordinata alla prima scelta, per un’altra amministrazione statale tra quelle che saranno individuate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno. Il Dpr stabilirà, infatti, quelle amministrazioni statali ove è consentito ricollocare un limitato contingente di personale del Corpo, anche in relazione alla professionalità posseduta e con conseguente attribuzione dell’assegno ad personam, così come espressamente previsto dalla delega. Lo stesso provvedimento indicherà le modalità per effettuare tale opzione di transito e definirà i criteri da applicare alle procedure di mobilità e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche del Corpo e quelle delle amministrazioni acquirenti.
Il Capo del Corpo forestale dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, emette il provvedimento definitivo di assegnazione alle amministrazioni , pubblicandolo sul Bollettino ufficiale del Corpo e dandone comunicazione alle amministrazioni interessate e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L’intera procedura dovrà concludersi entro il il 2016. Il provvedimento indica che, qualora alla data del 1 ° settembre 2016 il personale che ha optato per la mobilità in altre amministrazioni non sia stato ancora ricollocato, si avvia una procedure tendente a definire, di concerto con le organizzazioni sindacali, altre forme di ricollocazione. Si intende, in tal modo, cercare di individuare soluzioni gradite al personale che abbia chiesto destinazioni diverse da quelle individuate dal Capo del Corpo in relazione ai citati criteri funzionali, assicurando tuttavia che tali preferenze siano compatibili con le esigenze organizzative e funzionali delle pubbliche amministrazioni. In caso di ulteriore mancato assorbimento entro il 31 dicembre 2016, si applicano le forme di mobilità obbligatoria previste dall’articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Viene prevista, in tal caso, la corresponsione del trattamento economico previsto dall’articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 165 del 2001
Il testo del decreto passerà ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari che avranno 60 giorni di tempo per formulare osservazioni e pareri; quindi tornerà in Cdm per l’adozione definitiva prevista a questo punto prima dell’estate.