giustizia_civileLa legge sulle unioni civili riconoscerà alle coppie omosessuali anche i diritti ereditari e la pensione di reversibilità. Il testo, basata sul modello tedesco delle unioni civili, è stato approvato già in prima lettura dell’Aula di Palazzo Madama e si accinge ad essere licenziato in via definitiva dalla Camera dei Deputati nelle prossime ore. Di fatto, tutte le norme contenute nel codice civile che fanno riferimento al matrimonio, verranno applicate di default alle unioni civili, cioè alle coppie omosessuali che decidono di ufficializzare la propria unione innanzi ad un ufficiale dello stato civile. Ad eccezione delle adozioni, un territorio che resta escluso dal nuovo istituto giuridico, privilegiando le famiglie cosiddette naturali, con un padre e una madre, l’equiparazione porterà diverse conseguenze in natura giuslavoristica e previdenziale.

 

L’estensione determina, tra l’altro, l’applicazione delle detrazioni per coniuge a carico del contribuente, la corresponsione dell’assegno al nucleo familiare nonché, in caso di morte di uno dei due membri dell’unione civile, l’estensione al compagno superstite del diritto alla pensione indiretta o alla pensione di reversibilità o all’indennità di morte. Una novità da tenere presente. In sostanza il compagno che ha stipulato l’unione civile viene trattato esattamente come se fosse un coniuge e, pertanto, gli spetterà un assegno pari, di regola, al 60% della pensione che prendeva o che avesse preso il defunto con le riduzioni legate al possesso dei redditi. L’equiparazione del compagno al coniuge farà acquisire rilevanza anche al reddito del compagno in occasione della richiesta di fruizione di quelle prestazioni assistenziali o previdenziali connesse al reddito (si pensi in particolare all’assegno sociale).

 

Da segnalare, inoltre, che in caso di morte del prestatore di lavoro sarà corrisposta all’altra parte dell’unione sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile sia quella relativa al trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.

 

Nel disegno di legge si disciplinano, oltre alle unioni civili, anche le cd. convivenze di fatto istituto che potrà riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Basterà una semplice dichiarazione all’anagrafe per attribuire alle convivenze more uxorio vari diritti, tra cui la successione nel contratto di locazione, la visita in ospedale e l’assistenza reciproca, la permanenza nell’abitazione in caso di morte del compagno, l’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare. E il legame si può ulteriormente rafforzare con il contratto di convivenza che regolerà i rapporti di natura patrimoniale tra la coppia. Da segnalare, tra i diritti riconosciuti alla coppia convivente, anche il risarcimento del danno da fatto illecito. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si dovranno applicare i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.