La questione dei limiti al trattamento accessorio per le retribuzioni dei dipendenti pubblici, personale pubblico torna al centro del dibattito, suscitando interrogativi sulla corretta applicazione delle norme: ecco i chiarimenti forniti da un recente parere dell’Aran, AFL92.


Un esempio emblematico è rappresentato dagli incrementi sul fondo della retribuzione di posizione e di risultato, previsti dall’articolo 39 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per l’area delle Funzioni Locali, firmato il 16 luglio 2022.

Un dubbio frequente riguarda l’applicazione del limite stabilito dall’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75 del 2017 a tali incrementi. L’Aran, l’Agenzia che rappresenta le Pubbliche Amministrazioni nelle trattative sindacali, ha fornito una risposta ufficiale chiarendo i contorni normativi della questione.

Che cosa sono le retribuzioni di posizione e di risultato?

Le retribuzioni di posizione e le retribuzioni di risultato sono due componenti fondamentali del trattamento economico del personale dirigente e talvolta di figure con particolari responsabilità nella Pubblica Amministrazione. Esse servono a riconoscere, rispettivamente, l’importanza della posizione ricoperta e i risultati ottenuti nell’esercizio delle proprie funzioni.

Retribuzione di posizione

La retribuzione di posizione rappresenta un compenso legato alla complessità, alla rilevanza e al livello di responsabilità del ruolo assegnato al dipendente. Più il ruolo è strategico o complesso, più elevato sarà questo importo. Ad esempio, un dirigente che coordina un’intera struttura amministrativa riceverà una retribuzione di posizione maggiore rispetto a un collega con responsabilità più limitate.

Retribuzione di risultato

La retribuzione di risultato, invece, è un compenso variabile, strettamente collegato al raggiungimento di obiettivi specifici fissati dall’amministrazione. Questo tipo di retribuzione viene attribuito al termine di un periodo di valutazione (spesso annuale) e dipende dalla capacità del dirigente o del responsabile di conseguire i traguardi definiti. Gli obiettivi possono riguardare, ad esempio, il miglioramento dell’efficienza dei servizi, la gestione ottimale delle risorse o l’attuazione di progetti strategici.

Differenze principali

  1. Retribuzione di posizione: Fissa e legata al ruolo ricoperto.
  2. Retribuzione di risultato: Variabile e subordinata alla valutazione delle performance.

Questi strumenti incentivano la qualità e l’efficienza della gestione pubblica, premiando sia la complessità del lavoro svolto sia i risultati effettivi ottenuti.

Che cosa si intende per limite al trattamento accessorio?

Il limite al trattamento accessorio è un vincolo imposto dalla normativa italiana per contenere la spesa pubblica relativa ai compensi accessori dei dipendenti pubblici. Si tratta di un tetto massimo fissato alla somma che le amministrazioni possono destinare a voci retributive aggiuntive rispetto allo stipendio base. Questo limite è disciplinato principalmente dall’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75 del 2017, che rappresenta uno dei pilastri della riforma della Pubblica Amministrazione in materia di contenimento della spesa.

Cosa comprende il trattamento accessorio

Il trattamento accessorio include tutte le componenti retributive che non fanno parte della retribuzione fondamentale, come:

  • Indennità di posizione e risultato per dirigenti e personale con responsabilità specifiche;
  • Straordinari;
  • Premi di produttività;
  • Compensi per obiettivi raggiunti;
  • Altre indennità accessorie legate a particolari condizioni lavorative (ad esempio, lavoro notturno, festivo o in zone disagiate).

Come funziona il limite

Secondo l’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, il totale delle risorse destinate al trattamento accessorio non può superare l’importo complessivo stanziato per questo scopo nell’anno 2016. Questo significa che, indipendentemente da aumenti di organico o dall’adeguamento delle funzioni svolte, le amministrazioni non possono superare questa soglia.

Retribuzioni e limiti al trattamento accessorio: i chiarimenti dell’Aran

Secondo l’Agenzia, gli aumenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 135 del 2018 non sono soggetti al tetto imposto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 75 del 2017. Questa deroga è espressamente prevista dall’articolo 11 del DL 135/2018, che stabilisce che i limiti al trattamento accessorio non si applicano agli incrementi finanziati attraverso le risorse di cui all’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 o da provvedimenti analoghi relativi al personale pubblico contrattualizzato.

In sostanza, gli incrementi previsti dall’articolo 39 del CCNL del 2022, relativi alle retribuzioni di posizione e risultato, rientrano tra le risorse escluse dal limite normativo. Pertanto, tali aumenti non sono soggetti al tetto imposto al trattamento accessorio.

Il testo del parere

Qui il documento completo.