A sancire l’accordo sulla retribuzione di posizione per dirigenti sanitari senza incarichi sono state in un recente incontro l’Aran e le sigle sindacali del comparto: ecco i dettagli.


La trattativa è culminata infatti nella sottoscrizione di un’ipotesi di accordo di interpretazione autentica riguardante l’articolo 33, comma 1, lettera a), numero 4, del CCNL dell’area III del 3 novembre 2005.

La questione al centro del dibattito riguardava l’interpretazione di questo articolo, relativo alla retribuzione di posizione minima unificata, parte integrante del trattamento fondamentale per i dirigenti sanitari non medici. In particolare, si è discusso se questa retribuzione potesse essere estesa anche ai dirigenti che non ricoprono alcun incarico specifico.

Che cosa si intende per retribuzione di posizione?

La “retribuzione di posizione” si riferisce a una componente della remunerazione di un lavoratore che è determinata principalmente in base alla posizione o al livello gerarchico ricoperto all’interno di un’organizzazione, piuttosto che in base alle singole prestazioni o alla produttività. In contesti pubblici come quello sanitario, può includere elementi fissi di stipendio che non dipendono direttamente dalle mansioni specifiche svolte giornalmente, ma piuttosto dal ruolo occupato all’interno della struttura.

Questa forma di retribuzione mira a garantire una certa equità salariale tra i lavoratori che occupano posizioni simili o di pari livello all’interno dell’organizzazione, indipendentemente dalle variabili di performance individuali o dai compiti specifici assegnati. È spesso utilizzata per incentivare la stabilità e la continuità nel ruolo, fornendo una base economica sicura per i lavoratori in posizioni di responsabilità o di leadership.

Nel contesto specifico dei dirigenti sanitari non medici, la retribuzione di posizione minima unificata menzionata nell’accordo ARAN-sindacati si riferisce alla componente fissa del loro stipendio.

L’accordo per la retribuzione di posizione anche per dirigenti sanitari senza incarichi

Secondo questa interpretazione, la retribuzione di posizione minima unificata, che costituisce parte integrante del trattamento fondamentale dei dirigenti sanitari non medici, sarà ora estesa anche ai dirigenti che non sono titolari di incarichi specifici. Questo significa che tutti i dirigenti di questa categoria, inclusi quelli senza incarichi formali, avranno diritto a una stabilità economica attraverso il riconoscimento di questa componente retributiva.

È importante sottolineare che questa decisione è stata presa in linea con l’articolo 64 del d.lgs. n. 165/2001, che regola la contrattazione nel settore pubblico, e è stata motivata dalla richiesta di interpretazione avanzata dal giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Messina – sezione Lavoro. Tale interpretazione chiarisce che la retribuzione di posizione fondamentale non è condizionata alla titolarità di specifici incarichi, garantendo così parità di trattamento per tutti i dirigenti sanitari non medici nell’area III.

Nell’area III sono inclusi tutti i Dirigenti del ruolo sanitario – esclusi medici, veterinari ed odontoiatri – professionale, tecnico ed amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle aziende, enti ed amministrazioni del comparto sanità, comprese le Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A) pubbliche.

Questo accordo rappresenta un passo significativo verso l’equità retributiva e la chiarezza interpretativa delle normative contrattuali nel settore sanitario. Assicura che i dirigenti sanitari non medici possano godere di stabilità economica indipendentemente dalla natura dei loro compiti specifici, contribuendo così a migliorare la qualità del lavoro e a promuovere un clima di fiducia tra le parti coinvolte.