Rendite per Inabilità INAIL 2019: ecco gli importi rivalutati dal 1° luglio 2018. L’Istituto ha diffuso la circolare relativa ai nuovi valori delle rendite pagabili dal 1° luglio 2018 a seguito della rivalutazione.
Crescono le rendite erogate dall’Inail nel 2018. Lo mette nero su bianco l’Istituto nella circolare numero 40/2018 pubblicata questa settimana ricordando che dal 1° luglio sono state incrementate dell’1,1% rispetto ai valori vigenti sino al 30 giugno 2018 le prestazioni ordinarie, la prestazione aggiuntiva per le vittime d’amianto e l’indennizzo per il risarcimento del danno biologico erogato dall’Inail. Si tratta del primo incremento dopo due anni di congelamento degli importi determinato dall’andamento nullo dell’inflazione.
Settore Industria
Dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 tutte le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi sono rivalutate dell’1,1%. Nel settore industria la rivalutazione determina la fissazione di una retribuzione media giornaliera di euro 77,97. Di conseguenza, i limiti retributivi annui, minimo e massimo, da prendere a base per il calcolo delle rendite diventano rispettivamente euro 16.373,70 (16.195,20 fino al 30 giugno) ed euro 30.408,30 (30.076,80 fino al 30 giugno).
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, ad eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 77,97) e della retribuzione annua minima (euro 16.373,70), i nuovi massimali retributivi risultano così fissati: 1) per i comandanti e capi macchinisti euro 43.787,95; 2) per i primi ufficiali di coperta e di macchina euro 37.098,13; 3) per gli altri ufficiali euro 33.753,21.
Settore agricoltura
Nel settore agricolo il calcolo della prima rendita per i lavoratori subordinati assunti a tempo determinato (Otd) va effettuato su una retribuzione annua convenzionale di euro 24.709,80 (24.440,95 fino al 30 giugno); per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (Oti) invece la retribuzione effettiva è compresa entro i limiti previsti per il settore industriale, già indicati in precedenza.
Medici e tecnici radiologi (raggi X)
Varia anche la retribuzione annua d’assumere a base della liquidazione delle prestazioni per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e sostanze radioattive, e dei loro superstiti, che passa a euro 60.717,90 (60.057,27 fino al 30 giugno). Il documento aggiorna anche le retribuzioni convenzionali annue, sulla cui base vanno riliquidate, dal 1° luglio 2018, le rendite dirette corrisposte ai tecnici sanitari di radiologia autonomi a seconda dell’anno in cui è avvenuto l’evento lesivo.
Assegno una tantum
Dal 1° luglio 2018, è rivalutato anche l’assegno per “assistenza personale continuativa“, il cui importo mensile è elevato da euro 533,22 a euro 539,09 e l’assegno “una tantum” in caso di morte, che passa da euro 2.136,50 a euro 2.160,00, per entrambi i settori industriale ed agricolo. Per i medici radiologi colpiti da raggi X e sostanze radioattive l’importo è rapportato alla retribuzione di euro 60.717,90: un terzo per sopravvivenza del coniuge con figli; un quarto per sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli; un sesto negli altri casi.
L’istituto aggiorna, anche gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 124 (industria) e 235 (agricoltura) del Testo unico 1124/65 che, come noto, devono essere riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Rinviato il debutto della rivalutazione dell’indennità danno biologico, in capitale e in rendita, sui cui l’Inail si riserva di emanare una circolare specifica.