relazione-fine-mandato-scadenza-comuniDisponibile il parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno.


Relazione di fine mandato: ecco le precisazioni ministeriali sulla scadenza per i Comuni.

Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti la rassegna delle norme, specie l’art. 51 TUEL e l’art. 1 della L. n. 182/1991, rivela che la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte.

Relazione di fine mandato: precisazioni sulla scadenza per i Comuni

In particolare, nel caso di fisiologico svolgimento integrale della durata del consiglio comunale, il termine ultimo è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione.

Con riguardo allo spostamento della data delle elezioni stabilito dalle disposizioni emergenziali del 2020, la Corte ha sottolineato che essa ha spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato.

In tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di proroga delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del D.L. n. 293/1991.

Il giudice contabile non ha mancato di rilevare che:

“l’evidente l’oscurità del testo normativo, basata su rinvii incrociati ad altre fonti, resi ancora più oscuri dal sovrapporsi di norme emergenziali (la cui finalità era certamente quella di consentire tempi più laschi per gli adempimenti amministrativi da parte dei sindaci) ha reso incerta e precaria la lettura del quadro legislativo”

e che:

“Tale oscurità ha prodotto incertezza da parte della stessa giurisprudenza”.

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Il testo completo del parere

A questo link il testo completo del documento.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it