personale pubblica amministrazioneLa Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 4-2016, si pronuncia in merito all’incidenza sui vincoli di finanza pubblica del personale riassorbito in conseguenza della reinternalizzazione di un servizio, affermando il seguente principio di diritto: “nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite”.

 

La Sezione affronta anche il diverso profilo dell’accesso all’impiego nella PA, affermando che “ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall’art. 97 Costituzione dell’obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell’ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell’ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso”.

 

Con riguardo all’incidenza dei vincoli di finanza pubblica sugli effetti derivanti dall’applicazione dell’art. 34, comma 2 della legge Regione siciliana n. 22/1986, questa Sezione ha ben presente la problematicità del contemperamento delle esigenze di contenimento della spesa pubblica con le garanzie di autonomia riservate alle Regioni a Statuto speciale dalle norme statutarie e dalle relative disposizioni di attuazione. Da una parte, infatti, le norme statali di coordinamento della finanza pubblica pongono stringenti limiti all’autonomia delle Regioni e degli enti locali, dall’altra, in sede interpretativa non si può non tener conto delle sopramenzionate garanzie. L’interpretazione di norme di leggi regionali approvate in epoca nella quale le esigenze di coordinamento della finanza pubblica non erano ancora particolarmente avvertite, deve essere, quindi, necessariamente orientata all’applicazione bilanciata di principi costituzionali equiordinati. Alla stregua di tali considerazioni, la Sezione ritiene condivisibile la tesi interpretativa prospettata dal Collegio siciliano richiamata in premessa.

 

Tale opzione ermeneutica consente un equilibrato contemperamento tra l’applicazione letterale della legge regionale (legge, peraltro, pienamente vigente e che non risulta essere stata oggetto di impugnativa in sede costituzionale) e gli stringenti effetti derivanti dai limiti assunzionali previsti dalla normativa statale. Detto contemperamento va operato tenendo conto del carattere cogente, e non discrezionale, del trasferimento di personale all’ente locale e, quindi, del relativo incremento di spesa. A seguito, pertanto, dell’immissione nei ruoli dell’ente locale del personale appartenente all’ente soppresso prevista dalla legge regionale, da una parte, si produrrà un effetto derogatorio dei vincoli assunzionali nell’esercizio finanziario interessato dal trasferimento dei dipendenti, dall’altra, si porrà la necessità di rispettare le disposizioni relative ai limiti di spesa per gli anni a venire e, dunque, non si potrà procedere da parte dell’ente locale ad ulteriori assunzioni discrezionali, né sarà consentito disattendere l’obbligo di riduzione delle spese di personale.

 

Con riguardo ai predetti limiti di spesa, non appare inutile menzionare la previsione da ultimo indicata dalla legge di stabilità per il 2016, nei termini stringenti di cui all’art 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a mente del quale Regioni ed enti locali “possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”.

 

Per il testo completo della Sentenza potete consultare il file in allegato all’articolo.