assistenzaNuove regole per le prestazioni per gli invalidi civili: per la pensione di inabilità non si calcola il reddito del coniuge. Chi ha diritto alla pensione di inabilità?

 

Ai pensionati per inabilità, che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di un’assistenza continua, spetta un assegno mensile non reversibile nella misura prevista dall’assicurazione INAIL.

 

Per l’attribuzione della pensione di inabilita’ civile deve farsi riferimento all’anno da cui decorre la prestazione e deve tenersi conto non solo del reddito personale dell’invalido ma anche di quello eventuale del coniuge fino alla data di entrata in vigore dello ius superveniens. Lo precisa la Corte di Cassazione con la sentenza 17867/2015.

 

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilita’ civile a norma della Legge 118 del 1971 bisogna considerare anche il reddito del coniuge fino al 28 giugno 2013.

 

Su questo quadro normativo e giurisprudenziale si innesta il recente intervento del legislatore che con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” all’art. 10 comma 5 ha inserito dopo il sesto comma dell’art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraiol980, n. 33, una ulteriore disposizione con la quale si specifica che “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.

 

La nuova norma individua quindi, anche per la pensione di inabilità, nel solo reddito dell’invalido il parametro in base al quale verificare l’esistenza del diritto alla prestazione assistenziale. La disposizione dell’art. 10 comma 5 si completa con quanto disposto al successivo comma 6 della stessa norma dove si prescrive che “La disposizione del settimo comma dell’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraiol980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati.

 

Sebbene l’intervento del legislatore presenti qualche ambiguità, tuttavia ritiene la Corte che dallo stesso possano trarsi i seguenti principi che indirizzano sia l’attività amministrativa che quella giudiziaria, anche con riguardo ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 76 del 2013 più volte richiamato.

 

Ed infatti in esito all’entrata in vigore delle citate disposizioni, dal 28 giugno 2013, si deve ritenere che: 1) il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità sia condizionato oltre che dalla totale invalidità anche dal possesso di un reddito personale dell’invalido non superiore, per l’anno in corso ad € 16.127,30; 2) la disposizione si applica anche alle domande amministrative presentate prima del 28 giugno 2013 ed a tutte le domande giudiziarie non ancora definite; 3) ove l’Istituto, anteriormente a tale data, abbia erogato ratei di prestazione, sia in via amministrativa che in esecuzione di un provvedimento giudiziario, le somme non sono ripetibili a condizione che il reddito personale dell’invalido fosse inferiore al limite annualmente previsto.