reddito-emergenza-ulteriori-tre-mensilitaSi rinnova il reddito di emergenza, la misura di contrasto alla povertà in conseguenza del Covid-19 a favore dei nuclei familiari privi di altri sostegni economici: ci sono ulteriori tre mensilità.


Il Decreto Rilancio ha infatti introdotto l’anno scorso il nuovo Reddito di emergenza: una misura di sostegno straordinario per tutelare circa un milione di famiglie in difficoltà economica, che finora erano rimaste escluse da altri sussidi, come il Reddito di cittadinanza.

Adesso la misura è stata ulteriormente rinnovata dal recente DL Sostegni.

Reddito di Emergenza 2021: indicazioni INPS su presentazione domande.

Reddito di Emergenza: ulteriori tre mensilità

L’art. 12 del Dl n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) infatti riconosce ulteriori tre mensilità di beneficio. Con inclusione, a differenza rispetto al passato, anche degli individui che hanno terminato i periodi di disoccupazione indennizzata, sono senza lavoro ed hanno un ISEE non superiore a 30 mila euro.

Requisiti

La misura di sostegno straordinario tutelerà dunque milioni di famiglie in difficoltà economica escluse da altri sussidi.

Tocca adesso, come anticipato sopra ai nuclei familiari ai nuclei che rispettano i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia del componente richiedente il beneficio;
  • possesso nel mese di Febbraio 2021 di un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all’importo REM (da 400 a 840€ a seconda della composizione del nucleo familiare). N.B. Per le famiglie in locazione la soglia di reddito familiare è aumentata di 1/12 dell’importo annuo della locazione;
  • possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro;
  • un patrimonio mobiliare familiare 2020 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definita ai fini ISEE;
  • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono il nuovo indennizzo COVID-19 da 2.400 euro fissato dal medesimo dl n. 41/2021 a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori dello spettacolo (non c’è incompatibilità, invece, con i precedenti indennizzi COVID-19).

In più per i disoccupati c’è la possibilità di godere del Rem nella misura di 400€ mensili

  • anche se con ISEE non superiore a 30mila euro e avendo terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di disoccupazione indennizzata (Naspi o DIS-Coll)
  • a condizione di non godere dell’indennizzo covid-19 da 2.400 euro fissato dal medesimo dl n. 41/2021 o del reddito di cittadinanza e di non essere titolari al 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato.

Tempistica e modalità di domanda

La scadenza è fissata il prossimo 30 aprile 2021. Le indicazioni che saranno fornite prossimamente direttamente dall’INPS. L’Istituto infatti, a differenza del precedente rinnovo, non procederà d’ufficio al riconoscimento alle categorie precedentemente beneficiarie.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it