L’INPS, in un recente messaggio, chiarisce sul reddito di inclusione le competenze fra l’INPS e i Comuni e la loro la suddivisione. I due enti sono coinvolti nell’attività istruttoria.
Spiega l’Istituto di previdenza (messaggio 20 luglio 2018, n. 2937) che poiché la verifica dei requisiti relativi alla residenza ed alla cittadinanza è di competenza del Comune, come previsto dall’articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2017, avallata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la funzione di riesame relativa a detti requisiti è in capo ai medesimi.
L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce che il ReI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza, il soggiorno e, solo al momento di presentazione della domanda se presentata entro il 31 maggio 2018, la composizione del nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
La verifica dei requisiti relativi alla residenza ed alla cittadinanza è di competenza del Comune, come previsto dall’articolo 9, comma 3, del predetto decreto e chiarito con la circolare n. 172 del 22 novembre 2017, avallata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per cui la funzione di riesame relativa a detti requisiti è in capo ai medesimi.
In merito ai requisiti familiari, previsti per le domande presentate entro il 31 maggio 2018 (cfr. la circolare n. 57 del 28 marzo 2018, paragrafo 2.2, così come precisato dal messaggio n. 1972 dell’11 maggio 2018), spetta al Comune la verifica dello specifico requisito familiare dello stato di gravidanza mediante riscontro della documentazione medica, mentre, in merito al requisito della presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore si precisa che, come già chiarito con il messaggio n. 4811 del 30 novembre 2017, ferma restando la verifica del requisito sulla DSU effettuata dall’Istituto, il Comune potrà inserire l’esito del controllo relativamente alla presenza del tutore nel nucleo, in assenza di genitore convivente.
Giova precisare che, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. 0002503 del 4 aprile 2018 nella definizione di tutore di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, rientra anche quella di amministratore di sostegno e di curatore. Per la sussistenza del requisito familiare tutte e tre le figure devono essere necessariamente componenti del nucleo familiare richiedente il ReI, indipendentemente dal grado di parentela del disabile.
Diversamente, per i restanti requisiti familiari, per quelli concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente e per quelli relativi all’incompatibilità, la competenza della verifica degli stessi, anche in sede di riesame, è in capo all’INPS.
È necessario, inoltre, precisare che fino a quando la domanda è in stato “bozza” e la stessa non transita in stato “completata”, i dati inseriti in procedura, ivi comprese le risultanze dei controlli, sono sempre modificabili.
Si chiarisce, infine, anche a seguito di interlocuzione con il Ministero vigilante, che l’individuazione del nucleo familiare scaturisce dalla dichiarazione ai fini ISEE del cittadino, nella quale il nucleo è autodichiarato. Poiché i Comuni sono gli enti tenutari delle anagrafi dei residenti, sulla cui base (fatte salve le ipotesi previste dal D.P.C.M. n. 159 del 2013) è costruito il nucleo ISEE, agli stessi enti compete (ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000) la verifica della veridicità della composizione del nucleo così come autodichiarato in DSU.
In allegato il testo completo del messaggio.