Con il messaggio del 22 settembre 2021, n. 3187, l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla propria legittimazione a effettuare trattenute sulle pensioni erogate, nei casi di recupero crediti.


Tali attività, in presenza di situazioni debitorie di diversa natura a carico dei pensionati, possono concretizzarsi nel recupero dei relativi crediti da parte dell’Istituto, mediante il prelievo diretto di quote di pensione e il versamento delle stesse ai rispettivi creditori.

Posto che titolari del credito possono essere l’INPS o soggetti terzi, in entrambi i casi l’attribuzione all’Istituto del potere impositivo, per effetto del quale viene eseguito il prelievo su pensione, deve sempre trovare la propria fonte in disposizioni di legge o deve essere effettuato in attuazione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Recupero crediti: legittimazione dell’INPS a effettuare trattenute sulle pensioni

In particolare, l’Istituto fornisce informazioni in merito al recupero crediti in favore di soggetti terzi mediante trattenute su pensioni e al recupero crediti erariali su sentenze di condanna della Corte dei Conti.

Recupero mediante trattenute

Nel primo caso, l’attribuzione all’Istituto del potere impositivo, per effetto del quale si esegue il prelievo su pensione, deve sempre trovare la propria fonte in disposizioni di legge o deve essere effettuato in attuazione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti nei confronti dei responsabili per danno erariale provvede l’Amministrazione o l’Ente titolare del credito – attraverso l’Ufficio designato – a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, avviando l’azione di recupero del credito mediante una delle seguenti modalità di riscossione:

  • recupero in via amministrativa;
  • esecuzione forzata;
  • iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.

Recupero crediti erariali su sentenze di condanna della Corte dei Conti

Nel secondo caso, vengono indicate le modalità di riscossione del credito e le indicazioni relative al recupero crediti per danno all’erario azionato dall’Amministrazione o Ente creditore da parte dell’INPS.

L’Amministrazione o l’Ente pubblico che vanti nei confronti dei pensionati debitori uno o più crediti azionabili mediante tale modalità dovrà trasmettere, esclusivamente a mezzo PEC:

  • una richiesta alle Direzioni regionali e/o di coordinamento metropolitano competenti per territorio e per materia
  • allegando la documentazione comprovante il diritto a ottenere, per il tramite dell’Istituto, la soddisfazione, anche parziale, della pretesa creditoria.

In particolare, è necessario trasmettere i seguenti elementi informativi:

  • dati anagrafici del pensionato debitore;
  • codice fiscale del pensionato debitore;
  • ogni altra informazione utile a individuare il pensionato debitore;
  • importo complessivo da recuperare;
  • coordinate bancarie/postali di versamento e relativo codice fiscale/partita IVA dell’intestatario del conto;
  • copia della sentenza di condanna munita di formula esecutiva;
  • atto dell’Amministrazione procedente indicante la volontà di agire in via amministrativa;
  • infine eventuale piano di rateizzazione del debito, concordato con il debitore e approvato dal Pubblico Ministero competente.

Il testo completo del messaggio dell’INPS

A questo link il testo completo del messaggio.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it